Legge 136/2010
Testo in vigore dal:
7-9-2010
LEGGE 13 agosto 2010 , n.
136
Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in
materia di normativa antimafia.
(10G0162)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per
l'emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di
prevenzione)
1. Il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro
un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione.
2. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 e' adottato realizzando:
a) una completa ricognizione
della normativa penale, processuale e
amministrativa vigente in
materia di contrasto della criminalita'
organizzata, ivi compresa
quella gia' contenuta nei codici penale e
di procedura
penale;
b) l'armonizzazione della
normativa di cui alla lettera a);
c) il coordinamento della
normativa di cui alla lettera a) con le
ulteriori disposizioni di cui
alla presente legge e con la normativa
di cui al comma 3;
d) l'adeguamento delle
normativa italiana alle disposizioni adottate
dall'Unione
europea.
3. Nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in
materia di misure di prevenzione, il
Governo provvede altresi' a
coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche
con riferimento alle norme concernenti
l'istituzione dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, aggiornandola e
modificandola secondo i seguenti
principi e criteri
direttivi:
a) prevedere, in relazione al
procedimento di applicazione delle
misure di
prevenzione:
1) che l'azione di prevenzione
possa essere esercitata anche
indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale;
2) che sia adeguata la
disciplina di cui all'articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n.
646, e successive modificazioni;
3) che le misure di prevenzione
personali e patrimoniali possano
essere richieste e approvate
disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali,
indipendentemente dalla pericolosita'
sociale del soggetto proposto
per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di
prevenzione;
4) che le misure patrimoniali
possano essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto
per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso
del procedimento, che esso prosegua nei
confronti degli eredi o,
comunque, degli aventi causa;
5) che venga definita in
maniera organica la categoria dei
destinatari delle misure di
prevenzione personali e patrimoniali,
ancorandone la previsione a
presupposti chiaramente definiti e
riferiti in particolare
all'esistenza di circostanze di fatto che
giustificano l'applicazione
delle suddette misure di prevenzione e,
per le sole misure personali,
anche alla sussistenza del requisito
della pericolosita' del
soggetto; che venga comunque prevista la
possibilita' di svolgere
indagini patrimoniali dirette a svelare
fittizie intestazioni o
trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
beni;
6) che il proposto abbia
diritto di chiedere che l'udienza si svolga
pubblicamente anziche' in
camera di consiglio;
7) che l'audizione
dell'interessato o dei testimoni possa avvenire
mediante video-conferenza ai
sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive
modificazioni;
8) quando viene richiesta la
misura della confisca:
8.1) i casi e i modi in cui sia
possibile procedere allo sgombero
degli immobili
sequestrati;
8.2) che il sequestro perda
efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei
mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte
dell'amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del
provvedimento di confisca, se la corte d'appello
non si pronuncia entro un anno
e sei mesi dal deposito del ricorso;
8.3) che i termini di cui al
numero 8.2) possano essere prorogati,
anche d'ufficio, con decreto
motivato per periodi di sei mesi, e per
non piu' di due volte, in caso
di indagini complesse o compendi
patrimoniali
rilevanti;
9) che dopo l'esercizio
dell'azione di prevenzione, previa
autorizzazione del pubblico
ministero, gli esiti delle indagini
patrimoniali siano trasmessi al
competente nucleo di polizia
tributaria del Corpo della
guardia di finanza a fini fiscali;
b) prevedere, in relazione alla
misura di prevenzione della confisca
dei beni, che:
1) la confisca possa essere
disposta in ogni tempo anche se i beni
sono stati trasferiti o
intestati fittiziamente ad altri;
2) la confisca possa essere
eseguita anche nei confronti di beni
localizzati in territorio
estero;
c) prevedere la revocazione
della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che:
1) la revocazione possa essere
richiesta:
1.1) quando siano scoperte
nuove prove decisive, sopravvenute in
epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione;
1.2) quando i fatti accertati
con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca
successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo
assoluto l'esistenza dei presupposti
di applicazione della
confisca;
1.3) quando la decisione sulla
confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo
determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita' nel giudizio
ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;
2) la revocazione possa essere
richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei
presupposti per l'applicazione della misura
di prevenzione;
3) la richiesta di revocazione
sia proposta, a pena di
inammissibilita', entro sei
mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al numero 1),
salvo che l'interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per
causa a lui non imputabile;
4) in caso di accoglimento
della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni
confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all'articolo 10, comma 3,
del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e
degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai
sensi degli articoli 136 e seguenti
del medesimo codice, e
successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo
criteri volti a determinarne il valore,
quando i beni medesimi sono
stati assegnati per finalita'
istituzionali e la restituzione
possa pregiudicare l'interesse
pubblico;
d) prevedere che, nelle
controversie concernenti il procedimento di
prevenzione, l'amministratore
giudiziario possa avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato per
la rappresentanza e l'assistenza
legali;
e) disciplinare i rapporti tra
il sequestro e la confisca di
prevenzione e il sequestro
penale, prevedendo che:
1) il sequestro e la confisca
di prevenzione possano essere disposti
anche in relazione a beni gia'
sottoposti a sequestro nell'ambito di
un procedimento
penale;
2) nel caso di contemporanea
esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in
relazione al medesimo bene, la custodia
giudiziale e la gestione del
bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate
all'amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica,
anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di
amministrazione e gestione previste dal
decreto legislativo di cui al
comma 1, prevedendo altresi', a carico
del medesimo soggetto,
l'obbligo di trasmissione di copia delle
relazioni periodiche anche al
giudice del procedimento penale;
3) in relazione alla vendita,
all'assegnazione e alla destinazione
dei beni si applichino le norme
relative alla confisca divenuta
definitiva per
prima;
4) se la confisca di
prevenzione definitiva interviene prima della
sentenza irrevocabile di
condanna che dispone la confisca dei
medesimi beni in sede penale,
si proceda in ogni caso alla gestione,
alla vendita, all'assegnazione
o alla destinazione dei beni secondo
le disposizioni previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1;
f) disciplinare la materia dei
rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione,
prevedendo:
1) la disciplina delle azioni
esecutive intraprese dai terzi su beni
sottoposti a sequestro di
prevenzione, stabilendo tra l'altro il
principio secondo cui esse non
possono comunque essere iniziate o
proseguite dopo l'esecuzione
del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona
fede;
2) la disciplina dei rapporti
pendenti all'epoca dell'esecuzione del
sequestro, stabilendo tra
l'altro il principio che l'esecuzione dei
relativi contratti rimane
sospesa fino a quando, entro il termine
stabilito dalla legge e,
comunque, non oltre novanta giorni,
l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi
obblighi, ovvero di risolvere il
contratto;
3) una specifica tutela
giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
beni oggetto di sequestro e
confisca di prevenzione; e in
particolare:
3.1) che i titolari di diritti
di proprieta' e di diritti reali o
personali di godimento sui beni
oggetto di sequestro di prevenzione
siano chiamati nel procedimento
di prevenzione entro trenta giorni
dalla data di esecuzione del
sequestro per svolgere le proprie
deduzioni; che dopo la
confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione
derivi un pregiudizio
irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati
si estinguano e che all'estinzione
consegua il diritto alla
corresponsione di un equo indennizzo;
3.2) che i titolari di diritti
di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a pena di
decadenza, insinuare il proprio
credito nel procedimento entro
un termine da stabilire, comunque non
inferiore a sessanta giorni
dalla data in cui la confisca e' divenuta
definitiva, salva la
possibilita' di insinuazioni tardive in caso di
ritardo
incolpevole;
3.3) il principio della previa
escussione del patrimonio residuo del
sottoposto, salvo che per i
crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni confiscati,
nonche' il principio del limite della
garanzia patrimoniale,
costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto
delle spese del procedimento;
3.4) che il credito non sia
simulato o in altro modo strumentale
all'attivita' illecita o a
quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego;
3.5) un procedimento di
verifica dei crediti in contraddittorio, che
preveda l'ammissione dei
crediti regolarmente insinuati e la
formazione di un progetto di
pagamento degli stessi da parte
dell'amministratore
giudiziario;
3.6) la revocazione
dell'ammissione del credito quando emerga che
essa e' stata determinata da
falsita', dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata
conoscenza di documenti decisivi;
g) disciplinare i rapporti tra
il procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione e le
procedure concorsuali, al fine di
garantire i creditori dalle
possibili interferenze illecite nel
procedimento di liquidazione
dell'attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:
1) che i beni sequestrati o
confiscati nel procedimento di
prevenzione siano sottratti
dalla massa attiva del fallimento e
conseguentemente gestiti e
destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di
prevenzione;
2) che, dopo la confisca
definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
massa attiva del fallimento
possano rivalersi sul valore dei beni
confiscati, al netto delle
spese sostenute per il procedimento di
prevenzione;
3) che la verifica dei crediti
relativi a beni oggetto di sequestro o
di confisca di prevenzione
possa essere effettuata in sede
fallimentare secondo i principi
stabiliti dal decreto legislativo di
cui al comma 1; che se il
sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto l'intero
compendio aziendale dell'impresa
dichiarata fallita, nonche',
nel caso di societa' di persone,
l'intero patrimonio personale
dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei
crediti si applichino anche le
disposizioni previste per il
procedimento di prevenzione;
4) che l'amministratore
giudiziario possa proporre le azioni di
revocatoria fallimentare con
riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di
prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata
proposta, al curatore si
sostituisca l'amministratore giudiziario;
5) che il pubblico ministero,
anche su segnalazione
dell'amministratore
giudiziario, possa richiedere al tribunale
competente la dichiarazione di
fallimento dell'imprenditore o
dell'ente nei cui confronti e'
disposto il procedimento di
prevenzione patrimoniale e che
versa in stato di insolvenza;
6) che, se il sequestro o la
confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni
siano nuovamente attratti alla massa
attiva; che, se il sequestro o
la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si
provveda alla riapertura dello stesso;
che, se il sequestro o la
confisca intervengono dopo la vendita dei
beni, essi si eseguano su
quanto eventualmente residua dalla
liquidazione;
h) disciplinare la tassazione
dei redditi derivanti dai beni
sequestrati, prevedendo che la
stessa:
1) sia effettuata con
riferimento alle categorie reddituali previste
dal testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
2) sia effettuata in via
provvisoria, in attesa dell'individuazione
del soggetto passivo d'imposta
a seguito della confisca o della
revoca del
sequestro;
3) sui redditi soggetti a
ritenuta alla fonte derivanti dai beni
sequestrati, sia applicata, da
parte del sostituto d'imposta,
l'aliquota stabilita dalle
disposizioni vigenti per le persone
fisiche;
4) siano in ogni caso fatte
salve le norme di tutela e le procedure
previste dal capo III del
titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
i) prevedere una disciplina
transitoria per i procedimenti di
prevenzione in ordine ai quali
sia stata avanzata proposta o
applicata una misura alla data
di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma
1;
l) prevedere l'abrogazione
espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto
legislativo di cui al comma 1.
4. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e'
trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di
cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo' essere
comunque adottato.
5. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1,
nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi
stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle
disposizioni sulla
promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e'
operante il rinvio. Restano
invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi
qui
trascritti.
Note all'art.
1:
- Si riporta l'art. 23-bis
della legge 13 settembre
1982, n. 646, recante:
«Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione
alle leggi 27 dicembre
1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n.
575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno
della mafia.» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14
settembre 1982, n. 253);
«Art. 23-bis. - 1. Quando
si procede nei confronti di
persone imputate del
delitto di cui all'art. 416-bis del
codice penale o del delitto
di cui all'art. 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685,
il pubblico ministero ne da'
senza ritardo comunicazione
al procuratore della Repubblica
territorialmente competente
per il promuovimento, qualora
non sia gia' in corso, del
procedimento per l'applicazione
di una misura di
prevenzione, ai sensi della legge 31
maggio 1965, n.
575.
2. Successivamente, il
giudice penale trasmette a
quello che procede per
l'applicazione della misura di
prevenzione gli atti
rilevanti ai fini del procedimento,
salvo che ritenga
necessario mantenerli segreti.
3.
(abrogato).
4.
(abrogato)».
- Si riporta il testo
dell'art. 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, recante: «Norme di
attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, S.O.),
e dell'art. 147-bis come
modificato dalla presente
legge:
«Art. 146-bis
(Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si
procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51,
comma 3-bis, nonche' nell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4
del codice, nei confronti di
persona che si trova, a
qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la
partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei
seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi
ragioni di sicurezza o di
ordine
pubblico;
b) qualora il dibattimento
sia di particolare
complessita' e la
partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare
ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare
ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata
anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso
imputato siano
contemporaneamente in corso
distinti processi presso
diverse sedi
giudiziarie;
c)
(soppressa).
1-bis. Fuori dei casi
previsti dal comma 1, la
partecipazione al
dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei
confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure
di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive
modificazioni.
2. La partecipazione al
dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio,
dal presidente del tribunale o
della corte di assise con
decreto motivato emesso nella
fase degli atti
preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del
dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai
difensori almeno dieci giorni
prima
dell'udienza.
3. Quando e' disposta la
partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia,
con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle
persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene
detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di
piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato
di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi'
in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli
altri.
4. E' sempre consentito al
difensore o a un suo
sostituto di essere
presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o
il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e
l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo
di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato
si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di
udienza.
6. Un ausiliario abilitato
ad assistere il giudice in
udienza designato dal
giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel
luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita'
dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti.
Egli da' atto altresi' della
osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4
nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per
assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si
trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed
il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in
cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o,
in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare
ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in
vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria
scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita'
di investigazione o di
protezione con riferimento
all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni
svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia
giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del
codice.
7. Se nel dibattimento
occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato
o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua
persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile,
sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato
nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento
dell'atto.».
«Art. 147-bis (Esame degli
operatori sotto copertura
delle persone che
collaborano con la giustizia e degli
imputati di reato
connesso). - 1. L'esame in dibattimento
delle persone ammesse, in
base alla legge, a programmi o
misure di protezione anche
di tipo urgente o provvisorio si
svolge con le cautele
necessarie alla tutela della persona
sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su
richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il
programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei
casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte
di
assise.
1-bis. L'esame in
dibattimento degli ufficiali e degli
agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad
organismi di polizia
esteri, degli ausiliari e delle
interposte persone, che
abbiano operato in attivita' sotto
copertura ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive
modificazioni, si svolge sempre con le
cautele necessarie alla
tutela e alla riservatezza della
persona sottoposta
all'esame e con modalita' determinate
dal giudice o, nei casi di
urgenza, dal presidente, in ogni
caso idonee a evitare che
il volto di tali soggetti sia
visibile.
2. Ove siano disponibili
strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente,
sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che
l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo
che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone
presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame
si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad
assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in
caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel
luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne
attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle
disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele
adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con
riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni
svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del
codice.
3. Salvo che il giudice
ritenga assolutamente
necessaria la presenza
della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza
secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti
casi:
a) quando l'esame e'
disposto nei confronti di
persone ammesse al piano
provvisorio di protezione previsto
dall'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive
modificazioni, o alle speciali
misure di protezione di cui
al citato art. 13, commi 4 e 5,
del medesimo
decreto-legge;
b) quando nei confronti
della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il
decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art.
3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale
caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente
si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee
ad evitare che il volto della
persona sia
visibile;
c) quando, nell'ambito di
un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art.
51, comma 3-bis, o dall'art.
407, comma 2, lettera a),
n. 4, del codice, devono essere
esaminate le persone
indicate nell'art. 210 del codice nei
cui confronti si procede
per uno dei delitti previsti
dall'art. 51, comma 3-bis o
dall'art. 407, comma 2, lettera
a), n. 4, del codice, anche
se vi e' stata separazione dei
procedimenti;
c-bis) quando devono essere
esaminati ufficiali o
agenti di polizia
giudiziaria, zanche appartenenti ad
organismi di polizia
esteri, nonche' ausiliari e interposte
persone, in ordine alle
attivita' dai medesimi svolte nel
corso delle operazioni
sotto copertura di cui all'art. 9
della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive
modificazioni. In tali
casi, il giudice o il presidente
dispone le cautele idonee
ad evitare che il volto di tali
soggetti sia
visibile.
4. Se la persona da
esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano
le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3,
4 e 6.
5. Le modalita' di cui al
comma 2 possono essere
altresi' adottate, a
richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata
disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma
1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad
assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad
esame.».
- Si riporta il comma 3,
dell'art. 10 e l'art. 136 del
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante:
«Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137»,
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45,
S.O.):
«Art. 10 (Beni culturali).
- (omissis).
3. Sono altresi' beni
culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista
dall'art. 13:
a) le cose immobili e
mobili che presentano interesse
artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma
1;
b) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a
privati, che rivestono
interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie,
appartenenti a privati, di
eccezionale interesse
culturale;
d) le cose immobili e
mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono
un interesse particolarmente
importante a causa del loro
riferimento con la storia
politica, militare, della
letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali
testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di
oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano
ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per
tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali,
ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un
eccezionale interesse.».
«Art. 136 (Immobili ed aree
di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono
soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che
hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale,
singolarita' geologica o memoria
storica, ivi compresi gli
alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i
parchi, non tutelati
dalle disposizioni della
Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la
loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose
immobili che compongono un
caratteristico aspetto
avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i
centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche
e cosi' pure quei punti di
vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di
quelle bellezze.».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui
redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il comma 3,
dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196,
recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303,
S.O.):
«Art. 17 (Copertura
finanziaria delle leggi). - 1-2
(omissis).
3. Fermo restando quanto
previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli
schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa
governativa che comportino
conseguenze finanziarie
devono essere corredati di una
relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal
Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle
norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e
dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici
previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto
riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna
disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio
dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni
pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono
indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le
loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in
sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti
parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni
tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto
consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni
pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'art. 10 ed
eventuali successivi aggiornamenti.».
Art. 2.
(Delega al Governo per
l'emanazione di nuove disposizioni in materia
di documentazione
antimafia)
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la
modifica e l'integrazione
della disciplina in materia di
documentazione antimafia di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni,
nel rispetto dei seguenti principi e
criteri
direttivi:
a) aggiornamento e
semplificazione, anche sulla base di quanto
stabilito dalla lettera f)
del presente comma, delle procedure di
rilascio della
documentazione antimafia, anche attraverso la
revisione dei casi di
esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e
le
aziende vigilati dallo
Stato o da altro ente pubblico e le societa' o
imprese comunque
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico
non
possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive
modificazioni, ne' rilasciare o consentire le
concessioni e le erogazioni
di cui al citato articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, se non
hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto,
circa l'insussistenza, nei confronti degli
interessati e dei loro
familiari conviventi nel territorio dello
Stato, delle cause di
decadenza o di divieto previste dalla citata
legge n. 575 del 1965,
ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,
di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni,
nelle imprese interessate;
b) aggiornamento della
normativa che disciplina gli effetti
interdittivi conseguenti
alle cause di decadenza, di divieto o al
tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui alla lettera a), accertati
successivamente alla
stipulazione, all'approvazione o all'adozione
degli atti autorizzatori di
cui alla medesima lettera a);
c) istituzione di una banca
di dati nazionale unica della
documentazione antimafia,
con immediata efficacia delle informative
antimafia negative su tutto
il territorio nazionale e con riferimento
a tutti i rapporti, anche
gia' in essere, con la pubblica
amministrazione,
finalizzata all'accelerazione delle procedure di
rilascio della medesima
documentazione e al potenziamento
dell'attivita' di
prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa
nell'attivita' d'impresa,
con previsione della possibilita' di
integrare la banca di dati
medesima con dati provenienti dall'estero
e secondo modalita' di
acquisizione da stabilirsi, nonche' della
possibilita' per il
procuratore nazionale antimafia di accedere in
ogni tempo alla banca di
dati medesima;
d) individuazione dei dati
da inserire nella banca di dati di cui
alla lettera c), dei
soggetti abilitati a implementare la raccolta
dei medesimi e di quelli
autorizzati, secondo precise modalita', ad
accedervi con indicazione
altresi' dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o
fornitura pubblico ovvero ad altri
elementi idonei a
identificare la prestazione;
e) previsione della
possibilita' di accedere alla banca di dati di
cui alla lettera c) da
parte della Direzione nazionale antimafia per
lo svolgimento dei compiti
previsti dall'articolo 371-bis del codice
di procedura
penale;
f) individuazione,
attraverso un regolamento adottato con decreto
del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dello sviluppo
economico, delle diverse tipologie di
attivita' suscettibili di
infiltrazione mafiosa nell'attivita'
d'impresa per le quali, in
relazione allo specifico settore d'impiego
e alle situazioni
ambientali che determinano un maggiore rischio di
infiltrazione mafiosa, e'
sempre obbligatoria l'acquisizione della
documentazione
indipendentemente dal valore del contratto,
subcontratto, concessione o
erogazione, di cui all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni;
g) previsione dell'obbligo,
per l'ente locale sciolto ai sensi
dell'articolo 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni,
di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento,
l'informazione antimafia precedentemente alla
stipulazione,
all'approvazione o all'autorizzazione di
qualsiasi
contratto o subcontratto,
ovvero precedentemente al rilascio di
qualsiasi concessione o
erogazione, di cui all'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni,
indipendentemente dal
valore economico degli stessi;
h) facolta', per gli enti
locali i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive
modificazioni, di deliberare, per un periodo
determinato, comunque non
superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di
avvalersi della stazione unica appaltante
per lo svolgimento delle
procedure di evidenza pubblica di competenza
del medesimo ente
locale;
i) facolta' per gli organi
eletti in seguito allo scioglimento di cui
all'articolo 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni,
di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non
superiore alla durata in carica degli
stessi organi elettivi,
della stazione unica appaltante, ove
costituita, per lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
di competenza del medesimo
ente locale;
l) previsione
dell'innalzamento ad un anno della validita'
dell'informazione antimafia
qualora non siano intervenuti mutamenti
nell'assetto societario e
gestionale dell'impresa oggetto di
informativa;
m) introduzione
dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti
degli organismi societari,
di comunicare tempestivamente alla
prefettura-ufficio
territoriale del Governo che ha rilasciato
l'informazione
l'intervenuta modificazione dell'assetto societario
e
gestionale
dell'impresa;
n) introduzione di sanzioni
per l'inosservanza dell'obbligo di cui
alla lettera
m).
2. All'attuazione dei
principi e criteri direttivi di cui alla
lettera c) del comma 1 si
provvede nei limiti delle risorse gia'
destinate allo scopo a
legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero
dell'interno.
3. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine
di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo'
essere comunque adottato.
4. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma
1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri
direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive del
decreto
medesimo.
Note all'art.
2:
- Si riporta il testo
dell'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575,
recante «Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di
tipo mafioso, anche straniere»,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138:
«Art. 10. - 1. Le persone
alle quali sia stata
applicata con provvedimento
definitivo una misura di
prevenzione non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni
di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque
pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche'
concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per
l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di
costruzione, nonche' di costruzione
e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi
pubblici;
d) iscrizioni negli albi di
appaltatori o di
fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell'albo
nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di
commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e
nei registri di commissionari
astatori presso i mercati
annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o
provvedimenti a contenuto
autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita'
europee, per lo svolgimento di
attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento
definitivo di applicazione della
misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto
dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni
di cui al comma 1, nonche' il
divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di
opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i
cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con
posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le
concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate
a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del
procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono
motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via
provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere
l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il
provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento
revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e'
confermato con il decreto che
applica la misura di
prevenzione.
4. Il tribunale dispone che
i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2
operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni,
societa' e consorzi di cui
la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In
tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di
cinque anni.
5. Per le licenze ed
autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle
relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti
previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal
giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento
all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti
di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque
conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di
contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o
consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti
indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore
di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di
prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al
giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone
i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a
norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti
amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non
provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti
giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha
proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle
persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non
definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei
delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di
procedura penale.».
- Si riporta il testo
dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, recante: «Disposizioni
attuative della legge 17
gennaio 1994, n. 47, in materia di
comunicazioni e
certificazioni previste dalla normativa
antimafia nonche'
disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di
contrasto alla criminalita'
organizzata», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto
1994, n.
186:
«Art. 4 (Informazioni del
prefetto - lettera d)
dell'art. 1, comma 1, della
legge 17 gennaio 1994, n. 47).
- 1. Le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e gli
altri soggetti di cui
all'art. 1, devono acquisire le
informazioni di cui al
comma 4 prima di stipulare,
approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti, ovvero
prima di rilasciare o
consentire le concessioni o
erogazioni indicati
nell'allegato 3, il cui valore sia:
a) pari o superiore a
quello determinato dalla legge
in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici,
servizi pubblici e pubbliche
forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi
indicati;
b) superiore a 300 milioni
di lire per le concessioni
di acque pubbliche o di
beni demaniali per lo svolgimento
di attivita'
imprenditoriali, ovvero per la concessione di
contributi, finanziamenti e
agevolazioni su mutuo o altre
erogazioni dello stesso
tipo per lo svolgimento di
attivita'
imprenditoriali;
c) superiore a 200 milioni
di lire per
l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni o cottimi,
concernenti la
realizzazione di opere o lavori pubblici o
la prestazione di servizi o
forniture pubbliche.
2. E' vietato, a pena di
nullita', il frazionamento dei
contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiuto
allo scopo di eludere
l'applicazione del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma
1, la richiesta di
informazioni e' inoltrata
al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o
sede le persone fisiche, le
imprese, le associazioni,
le societa' o i consorzi
interessati ai contratti e
subcontratti di cui al comma 1,
lettere a) e c), o che
siano destinatari degli atti di
concessione o erogazione di
cui alla lettera b) dello
stesso comma 1. Tale
richiesta deve contenere gli elementi
di cui all'allegato
4.
4. Il prefetto trasmette
alle amministrazioni
richiedenti, nel termine
massimo di quindici giorni dalla
ricezione della richiesta,
le informazioni concernenti la
sussistenza o meno, a
carico di uno dei soggetti indicati
nelle lettere d) ed e)
dell'allegato 4, delle cause di
divieto o di sospensione
dei procedimenti indicate
nell'allegato 1, nonche' le
informazioni relative ad
eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e
gli indirizzi delle societa' o
imprese interessate. A tal
fine il prefetto, anche
avvalendosi dei poteri di
accesso e di accertamento
delegati dal Ministro
dell'interno, dispone le necessarie
verifiche nell'ambito della
provincia e, ove occorra,
richiede ai prefetti
competenti che le stesse siano
effettuate nelle rispettive
province.
5. Quando le verifiche
disposte a norma del comma 4
siano di particolare
complessita', il prefetto ne da'
comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata
e fornisce le informazioni
acquisite entro i successivi
trenta giorni. Nel caso di
lavori o forniture di somma
urgenza, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6, le
amministrazioni possono
procedere dopo aver inoltrato al
prefetto la richiesta di
informazioni di cui al comma 3.
Anche fuori del caso di
lavori o forniture di somma
urgenza, le amministrazioni
possono procedere qualora le
informazioni non pervengano
nei termini previsti. In tale
caso, i contributi,
finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui al
comma 1 sono corrisposti sotto
condizione
risolutiva.
6. Quando, a seguito delle
verifiche disposte a norma
del comma 4, emergono
elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle
societa' o imprese interessate,
le amministrazioni cui sono
fornite le relative
informazioni dal prefetto,
non possono stipulare, approvare
o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare,
rilasciare o comunque
consentire le concessioni e le
erogazioni. Nel caso di
lavori o forniture di somma urgenza
di cui al comma 5, qualora
la sussistenza di una causa di
divieto indicata
nell'allegato 1 o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione
mafiosa siano accertati
successivamente alla
stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o
all'autorizzazione del
subcontratto,
l'amministrazione interessata puo' revocare
le autorizzazioni e le
concessioni o recedere dai
contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere
gia' eseguite e il rimborso
delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilita'
conseguite.».
- Si riporta il testo
dell'art. 371-bis del codice di
procedura
penale:
«Art. 371-bis (Attivita' di
coordinamento del
procuratore nazionale
antimafia). - 1. Il procuratore
nazionale antimafia
esercita le sue funzioni in relazione
ai procedimenti peri
delitti indicati nell'art. 51, comma
3-bis e in relazione ai
procedimenti di prevenzione
antimafia. A tal fine
dispone della direzione investigativa
antimafia e dei servizi
centrali e interprovinciali delle
forze di polizia e
impartisce direttive intese a regolarne
l'impiego a fini
investigativi.
2. Il procuratore nazionale
antimafia esercita funzioni
di impulso nei confronti
dei procuratori distrettuali al
fine di rendere effettivo
il coordinamento delle attivita'
di indagine, di garantire
la funzionalita' dell'impiego
della polizia giudiziaria
nelle sue diverse articolazioni e
di assicurare la
completezza e tempestivita' delle
investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle
funzioni attribuitegli
dalla legge, il procuratore
nazionale antimafia, in
particolare:
a) d'intesa con i
procuratori distrettuali
interessati, assicura il
collegamento investigativo anche
per mezzo dei magistrati
della Direzione nazionale
antimafia;
b) cura, mediante
applicazioni temporanee dei
magistrati della Direzione
nazionale e delle direzioni
distrettuali antimafia, la
necessaria flessibilita' e
mobilita' che soddisfino
specifiche e contingenti esigenze
investigative o
processuali;
c) ai fini del
coordinamento investigativo e della
repressione dei reati
provvede all'acquisizione e
all'elaborazione di
notizie, informazioni e dati attinenti
alla criminalita'
organizzata;
d-e)
(soppresse);
f) impartisce ai
procuratori distrettuali specifiche
direttive alle quali
attenersi per prevenire o risolvere
contrasti riguardanti le
modalita' secondo le quali
realizzare il coordinamento
nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori
distrettuali interessati al
fine di risolvere i
contrasti che, malgrado le direttive
specifiche impartite, sono
insorti e hanno impedito di
promuovere o di rendere
effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto
motivato, reclamabile al
procuratore generale presso
la corte di cassazione,
l'avocazione delle indagini
preliminari relative a taluno
dei delitti indicati
nell'art. 51, comma 3-bis quando non
hanno dato esito le
riunioni disposte al fine di promuovere
o rendere effettivo il
coordinamento e questo non e' stato
possibile a causa
della:
1) perdurante e
ingiustificata inerzia nella
attivita' di
indagine;
2) ingiustificata e
reiterata violazione dei doveri
previsti dall'art. 371 ai
fini del coordinamento delle
indagini;
3)
(soppresso).
4. Il procuratore nazionale
antimafia provvede alla
avocazione dopo aver
assunto sul luogo le necessarie
informazioni personalmente
o tramite un magistrato della
Direzione nazionale
antimafia all'uopo designato. Salvi
casi particolari, il
procuratore nazionale antimafia o il
magistrato da lui designato
non puo' delegare per il
compimento degli atti di
indagine altri uffici del pubblico
ministero.».
- Si riporta l'art. 143 del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
recante: «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O.:
«Art. 143 (Scioglimento dei
consigli comunali e
provinciali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e
dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'art. 141, i consigli
comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a
seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'art. 59, comma
7, emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su
collegamenti diretti o indiretti con
la criminalita' organizzata
di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui
all'art. 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento
degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del
procedimento di formazione della
volonta' degli organi
elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon
andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e
provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi
ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della
sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la
sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con
riferimento al segretario
comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente
locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni
opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso
presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto
nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari
della pubblica amministrazione,
attraverso la quale
esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e'
titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di
accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo
massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e
rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di
quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni
della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1
ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di
condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi,
il prefetto, sentito il
comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la
partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per
territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione
nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli
elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al
segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai
dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella
relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e
i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione
o interferenza con la
criminalita' organizzata o
comunque connotati da
condizionamenti o da una
condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto
degli accertamenti di cui al
presente articolo o per
eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il
prefetto puo' richiedere
preventivamente
informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il
quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale,
comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano
rimanere segrete per le esigenze
del
procedimento.
4. Lo scioglimento di cui
al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi
dalla trasmissione della
relazione di cui al comma
3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta
di scioglimento sono indicati
in modo analitico le
anomalie riscontrate ed provvedimenti
necessari per rimuovere
tempestivamente gli effetti piu'
gravi e pregiudizievoli per
l'interesse pubblico; la
proposta indica, altresi',
gli amministratori ritenuti
responsabili delle condotte
che hanno dato causa allo
scioglimento. Lo
scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la
cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di
presidente della provincia, di
componente delle rispettive
giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle
cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle
leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento
degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui
non sia disposto lo
scioglimento, qualora la
relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 con
riferimento al segretario
comunale o provinciale, al
direttore generale, ai
dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente
locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta
del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far
cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e
ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente,
ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra
mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare
da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data
di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono
risolti di diritto gli incarichi di
cui all'art. 110, nonche'
gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa
che non siano stati rinnovati
dalla commissione
straordinaria di cui all'art. 144 entro
quarantacinque giorni dal
suo insediamento.
7. Nel caso in cui non
sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione
di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della
relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di
conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti
dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei
presupposti per la proposta di
scioglimento sono
disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio
decreto.
8. Se dalla relazione
prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la
criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro
dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3
all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini
dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei
confronti dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di
scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al
decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e
la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei
ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti'
della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga
strettamente necessario.
10. Il decreto di
scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici
mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di
ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone
comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al
fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi
affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi
di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione
amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del
presente articolo si svolgono
in occasione del turno
annuale ordinario di cui all'art. 1
della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive
modificazioni. Nel caso in
cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel
secondo semestre dell'anno, le
elezioni si svolgono in un
turno straordinario da tenersi
in una domenica compresa
tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle
elezioni e' fissata ai sensi
dell'art. 3 della citata
legge n. 182 del 1991, e
successive modificazioni.
L'eventuale provvedimento di
proroga della durata dello
scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo
giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello
scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita'
stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra
misura interdittiva ed
accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte
che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al
presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si
svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente
interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo
turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso,
qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione
d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la
proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale
competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli
amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in
quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo
II, capo VI, del codice di
procedura
civile.
12. Quando ricorrono motivi
di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica
ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso,
assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente
mediante invio di commissari. La
sospensione non puo'
eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di
cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di
sospensione.
13. Si fa luogo comunque
allo scioglimento degli
organi, a norma del
presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel
comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste
dall'art. 141.».
Art. 3.
(Tracciabilita' dei flussi
finanziari)
1. Per assicurare la
tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o
piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la
societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva,
fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al
primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati
e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o
postale.
2. I pagamenti destinati a
dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le
spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto di
immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente
dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al
medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di
enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche'
quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero
quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o
postale,
fermo restando l'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma
1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di
spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al
comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o
postale.
5. Ai fini della
tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere
dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP)
relativo all'investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove
non noto, deve essere richiesto alla
stazione
appaltante.
6. La stazione appaltante
richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio
dei
ministri.
7. I soggetti economici di
cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad
operare su di essi.
8. La stazione appaltante,
nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena
di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla
presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi', della
clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le
transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di
tracciabilita' finanziaria
di cui al presente articolo procede
all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo
territorialmente competente.
9. La stazione appaltante
verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo
interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture
di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
Art. 4.
(Controllo degli automezzi
adibiti al trasporto dei materiali).
1. Al fine di rendere
facilmente individuabile la proprieta' degli
automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita' dei
cantieri, la bolla di
consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del
proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 5.
(Identificazione degli
addetti nei cantieri)
1. La tessera di
riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli
elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori
autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve
contenere anche l'indicazione del committente.
Note all'art.
5:
- Si riporta il testo
dell'art. 18, e dell'art. 21, del
decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101,
S.O.:
«Art. 18 (Obblighi del
datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore
di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art.
3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse
attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico
competente per l'effettuazione
della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto
legislativo;
b) designare
preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti
ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e
delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e
alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i
necessari e idonei
dispositivi di protezione
individuale, sentito il
responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove
presente;
e) prendere le misure
appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e
specifico;
f) richiedere l'osservanza
da parte dei singoli
lavoratori delle norme
vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori
alla visita medica entro le
scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico
competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel
presente decreto;
g-bis) nei casi di
sorveglianza sanitaria di cui all'
art. 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di
lavoro;
h) adottare le misure per
il controllo delle
situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto
possibile i lavoratori
esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in
materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi
di informazione,
formazione e addestramento
di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo
eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere
la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori
di verificare, mediante
il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure
di sicurezza e di protezione
della
salute;
o) consegnare
tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1,
lettera a), anche su supporto
informatico come previsto
dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il
documento e' consultato
esclusivamente in
azienda;
p) elaborare il documento
di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di
questi e per l'espletamento
della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati
provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la
salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente
la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via
telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per
loro tramite, al sistema
informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8,
entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che
comportino l'assenza dal
lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento
e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo
della denuncia di cui all'art.
53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
s) consultare il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di
cui all'art. 50;
t) adottare le misure
necessarie ai fini della
prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso
di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di
cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla
natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o
dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone
presenti;
u) nell'ambito dello
svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di
riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le
generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di
lavoro;
v) nelle unita' produttive
con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione
periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di
prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e
sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e
della
protezione;
aa) comunicare in via
telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per
loro tramite, al sistema
informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all' art. 8,
in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi
dei rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla
presente lettera riguardai nominativi
dei rappresentanti dei
lavoratori gia' eletti o designati;
bb) vigilare affinche' i
lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza
sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio
di
idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui
alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione
a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli
infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del
termine di sei mesi
dall'adozione del decreto
di cui all' art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro
fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed
al medico competente
informazioni in merito
a:
a) la natura dei
rischi;
b) l'organizzazione del
lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli
impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma
1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati
dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del
presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni
scolastiche ed educative,
restano a carico
dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti
dal presente decreto
legislativo, relativamente
ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro
adempimento
all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo
giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro
e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in
ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli
articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva
responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e
non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.».
«Art. 21 (Disposizioni
relative ai componenti
dell'impresa familiare di
cui all'art. 230-bis del codice
civile e ai lavoratori
autonomi). - 1. I componenti
dell'impresa familiare di
cui all'art. 230-bis del codice
civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'art. 2222 del
codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci
delle societa' semplici operanti
nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli
commercianti
devono:
a) utilizzare attrezzature
di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al
titolo III;
b) munirsi di dispositivi
di protezione individuale
ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al
titolo
III;
c) munirsi di apposita
tessera di riconoscimento
corredata di fotografia,
contenente le proprie generalita',
qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si
svolgano attivita' in regime di appalto
o
subappalto.
2. I soggetti di cui al
comma 1, relativamente ai
rischi propri delle
attivita' svolte e con oneri a proprio
carico hanno facolta'
di:
a) beneficiare della
sorveglianza sanitaria secondo
le previsioni di cui
all'art. 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di
formazione specifici in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni
di cui all'art. 37, fermi
restando gli obblighi previsti da
norme
speciali.».
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Le transazioni relative
ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma
1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche
effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa
comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva
l'applicazione della clausola risolutiva
espressa di cui
all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione
stessa.
2. Le transazioni relative
ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma
1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a
carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per cento del valore della
transazione stessa. La medesima sanzione
si applica anche nel caso
in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l'indicazione
del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti
correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita'
diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun
accredito.
4. L'omessa, tardiva o
incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui
all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000
euro.
5. Per il procedimento di
accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al
presente articolo, nonche' per quello di
applicazione delle relative
sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689,
del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
Note all'art.
6:
- La legge 24 novembre
1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema
penale» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti
del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n.
78» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,
n. 71,
S.O.
- Il decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231,
recante: «Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del
terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2007, n. 290, S.O.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 13
settembre 1982, n. 646, in materia di
accertamenti fiscali nei
confronti di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione)
1. Alla legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 25 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 25. - 1. A carico
delle persone nei cui confronti sia stata
emanata sentenza di
condanna anche non definitiva per taluno dei
reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura
penale ovvero per il
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata
disposta, con provvedimento
anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
polizia tributaria del
Corpo della guardia di finanza, competente in
relazione al luogo di
dimora abituale del soggetto, puo' procedere
alla verifica della
relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini
dell'accertamento di illeciti valutari e
societari e comunque in
materia economica e finanziaria, anche allo
scopo di verificare
l'osservanza della disciplina dei divieti
autorizzatori, concessori o
abilitativi di cui all'articolo 10 della
citata legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al
comma 1 sono effettuate anche nei confronti
dei soggetti di cui
all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10,
comma 4, della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Nei casi in
cui il domicilio fiscale, il luogo di
effettivo esercizio
dell'attivita', ovvero il luogo di dimora
abituale dei soggetti da
sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al
comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'
delegare l'esecuzione degli
accertamenti di cui al presente comma ai
reparti del Corpo della
guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di
condanna o del provvedimento di
applicazione della misura
di prevenzione e' trasmessa, a cura della
cancelleria competente, al
nucleo di polizia tributaria indicato al
comma 1.
4. Per l'espletamento delle
indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della
guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
facolta' previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, si avvalgono
dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma
6, della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonche' dei poteri
attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale
di
polizia valutaria ai sensi
del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
5. La revoca del
provvedimento con il quale e' stata disposta una
misura di prevenzione non
preclude l'utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma
1.
6. Ai fini
dell'accertamento delle imposte sui redditi e
dell'imposta
sul valore aggiunto, ai
dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
sensi del comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
51, secondo comma, numero
2), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e
all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive
modificazioni»;
b) all'articolo 30, il
primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con
sentenza definitiva per taluno dei reati
previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma
1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte,
con provvedimento
definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi
della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sono tenute a comunicare per
dieci anni, ed entro trenta
giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di
dimora abituale, tutte le variazioni
nell'entita' e nella
composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad
euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di
cui al periodo precedente sono altresi'
tenuti a comunicare le
variazioni intervenute nell'anno precedente,
quando concernono
complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono
esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni
quotidiani»;
c) all'articolo 31 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia
possibile procedere alla confisca dei beni
acquistati ovvero del
corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un
valore equivalente, di somme di denaro,
beni o altre utilita' dei
quali i soggetti di cui all'articolo 30,
primo comma, hanno la
disponibilita'».
Note all'art.
7:
- Si riporta il testo degli
articoli 30 e 31 della
legge 13 settembre 1982, n.
646, recante: «Disposizioni in
materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale
ed integrazione alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione
di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia.»
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 settembre 1982, n.
253) come modifica dalla
presente legge:
«Art. 30. - Le persone
condannate con sentenza
definitiva per taluno dei
reati previsti dall'art. 51,
comma 3-bis, del codice di
procedura penale ovvero per il
delitto di cui all'art.
12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o gia'
sottoposte, con
provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono tenute a comunicare
per dieci anni, ed entro trenta
giorni dal fatto, al nucleo
di polizia tributaria del luogo
di dimora abituale, tutte
le variazioni nell'entita' e
nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di
valore non inferiore ad
euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, i soggetti
di cui al periodo precedente
sono altresi' tenuti a
comunicare le variazioni intervenute
nell'anno precedente,
quando concernono complessivamente
elementi di valore non
inferiore ad euro 10.329,14. Sono
esclusi i beni destinati al
soddisfacimento dei bisogni
quotidiani.
Il termine di dieci anni
decorre dalla data del decreto
ovvero dalla data della
sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel
primo comma cessano quando la
misura di prevenzione e'
revocata a seguito di ricorso in
appello o in
cassazione.».
«Art. 31. - Chiunque,
essendovi tenuto, omette di
comunicare entro i termini
stabiliti dalla legge le
variazioni patrimoniali
indicate nell'articolo precedente
e' punito con la reclusione
da due a sei anni e con la
multa da euro 10.329 a euro
20.658.
Alla condanna segue la
confisca dei beni a qualunque
titolo acquistati nonche'
del corrispettivo dei beni a
qualunque titolo
alienati.
Nei casi in cui non sia
possibile procedere alla
confisca dei beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei
beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore
equivalente, di somme di
denaro, beni o altre utilita' dei
quali i soggetti di cui
all'art. 30, primo comma, hanno la
disponibilita'.».
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina
in materia di operazioni sotto copertura)
1. All'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1:
1) la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di
polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia,
nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,
nonche' nel libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti
concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai
delitti
previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, nonche' ai
delitti previsti dal testo
unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno
rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano,
ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze
stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano
l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego o
compiono attivita' prodromiche e strumentali»;
2) alla lettera b), dopo le
parole: «commessi con finalita' di
terrorismo» sono inserite
le seguenti: «o di eversione»;
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La causa di
giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura
quando le attivita' sono condotte in
attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La
disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle
interposte persone che compiono gli atti di cui
al
comma 1»;
c) al comma 2, dopo le
parole: «o indicazioni di copertura» sono
inserite le seguenti: «,
rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;
d) il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
«3. L'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta
dagli organi di vertice
ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello
almeno provinciale, secondo l'appartenenza
del personale di polizia
giudiziaria impiegato, d'intesa con la
Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai
delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate
"attivita' antidroga", e' specificatamente
disposta dalla Direzione
centrale per i servizi antidroga o, sempre
d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili
di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del
personale di polizia giudiziaria impiegato»;
e) il comma 4 e' sostituito
dal seguente:
«4. L'organo che dispone
l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare
preventiva comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente per
le indagini. Dell'esecuzione delle
attivita' antidroga e' data
immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per
i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e,
per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i
servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia
giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico
ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del
medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti
che vi partecipano, nonche' dei risultati
della
stessa»;
f) al comma 5, le parole:
«avvalersi di ausiliari» sono sostituite
dalle seguenti: «avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di
ausiliari e di interposte
persone,»;
g) il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
«6. Quando e' necessario
per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione
o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 73 e
74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali,
limitatamente ai citati
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono
omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
ministero, che puo'
disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministeromotivato
rapporto entro le successive quarantotto
ore. Per le attivita'
antidroga, il medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione
centrale per i servizi antidroga per il
necessario coordinamento
anche in ambito internazionale»;
h) dopo il comma 6 e'
inserito il seguente:
«6-bis. Quando e'
necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui
all'articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo' richiedere
che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra
utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il
pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.
Il giudice provvede con
decreto motivato»;
i) al comma 7 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
delle sostanze stupefacenti
o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo
unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni»;
l) il comma 8 e' sostituito
dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui
ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico
ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura
del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso
la corte d'appello. Per i delitti
indicati all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale
antimafia»;
m) al comma 9 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
per
lo svolgimento dei compiti
d'istituto»;
n) il comma 10 e'
sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente
rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al
presente articolo e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave
reato, con la reclusione da due a sei anni»;
o) al comma 11 e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l'articolo 7 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e
successive
modificazioni».
2. Al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 97 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 97. - (Attivita'
sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento
delle attivita' sotto
copertura concernenti i delitti previsti dal
presente testo unico si
applicano le disposizioni di cui all'articolo
9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e successive modificazioni»;
b) l'articolo 98 e'
abrogato.
3. All'articolo 497 del
codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il
seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi
di polizia esteri, gli ausiliari, nonche'
le interposte persone,
chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
procedimento, in ordine
alle attivita' svolte sotto copertura ai
sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a
fornire le proprie generalita', indicano
quelle di copertura
utilizzate nel corso delle attivita' medesime».
4. Alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28
luglio1989, n. 271, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di
cui al comma 1, se riguardanti le attivita'
di indagine condotte da
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni
sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n.
146, e successive modificazioni, contengono
le generalita' di copertura
dagli stessi utilizzate nel corso delle
attivita'
medesime»;
b) all'articolo 147-bis
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella rubrica, dopo la
parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
«degli operatori sotto
copertura,»;
2) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. L'esame in
dibattimento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia
esteri, degli ausiliari e
delle interposte persone, che abbiano
operato in attivita' sotto
copertura ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n.
146, e successive modificazioni, si svolge
sempre con le cautele
necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta
all'esame e con modalita' determinate dal
giudice o, nei casi di
urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di
tali soggetti sia visibile»;
3) al comma 3 e' aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono
essere esaminati ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri,
nonche' ausiliari e
interposte persone, in ordine alle attivita' dai
medesimi svolte nel corso
delle operazioni sotto copertura di cui
all'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali
casi, il giudice o il presidente dispone le
cautele idonee ad evitare
che il volto di tali soggetti sia
visibile».
Note all'art.
8:
- Si riporta il testo
dell'art. 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146, recante:
«Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato
transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre
2000 ed il 31 maggio 2001»
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,
S.O.), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto
copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 51 del
codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia
giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza,
appartenenti alle strutture
specializzate o alla
Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie
competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di
polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli
473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter, nonche' nel libro
II, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai
delitti previsti dall'art. 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive
modificazioni, nonche' ai
delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dall'art. 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75,
anche per interposta
persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano
denaro, armi, documenti,
sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere il
reato o altrimenti
ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono
l'impiego o compiono attivita'
prodromiche e
strumentali;
b) gli ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti
agli organismi
investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri
specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e
all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza
competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del
terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di
polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di
terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona,
compiono le attivita' di cui alla
lettera
a).
1-bis. La causa di
giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano
sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in
attuazione di operazioni
autorizzate e documentate
ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al
precedente periodo si applica
anche alle interposte
persone che compiono gli atti di cui
al comma
1.
2. Negli stessi casi
previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti,
identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi
competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di
cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con
soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone
il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le
quarantotto ore dall'inizio
delle
attivita'.
3. L'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi1 e 2
e' disposta dagli organi di
vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno
provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria
impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti
dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
L'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi1 e 2 in
relazione ai delitti
previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate
«attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta
dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre
d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero,
per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello
almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del
personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone
l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve
dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria
competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle
attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al
pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o
se richiesto dal pubblico
ministero e, per le
attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i
servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale
di polizia giudiziaria
responsabile
dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e
interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve
comunque essere informato senza
ritardo, a cura del
medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei
risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle
operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia
giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai
quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per
medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo'
essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili
ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di
siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione
di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi
informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con
il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme
e le modalita' per il
coordinamento, anche in
ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra
gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per
acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero
per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei
delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309,
limitatamente ai casi previsti agli
articoli 73 e 74, gli
ufficiali di polizia giudiziaria,
nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, e le autorita'
doganali, limitatamente ai
citati articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990,
e successive modificazioni,
possono omettere o
ritardare gli atti di propria
competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al
pubblico ministero, che
puo' disporre diversamente, e
trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato
rapporto entro le
successive quarantotto ore. Per le
attivita' antidroga, il
medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione
centrale per i servizi antidroga
per il necessario
coordinamento anche in ambito
internazionale.
6-bis. Quando e' necessario
per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero
per l'individuazione o la
cattura dei responsabili
dei delitti di cui all'art. 630
del codice penale, il
pubblico ministero puo' richiedere
che sia autorizzata la
disposizione di beni, denaro o altra
utilita' per l'esecuzione
di operazioni controllate per
pagamento del riscatto,
indicandone le modalita'. Il
giudice provvede con
decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di
cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto
motivato, ritardare
l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo
dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene
detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo
dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere
disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve
essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il
pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le
disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi
dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati
all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui
l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio
dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato
delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo
per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti
o psicotrope e di quelle di cui
all'art. 70 del testo unico
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e
successive
modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui
ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal
pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo
trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti
indicati all'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura
penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore
nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria
puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in
custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego
nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero
per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
10. Chiunque indebitamente
rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di
cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a
sei anni.
11. Sono
abrogati:
a) l'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive
modificazioni;
b) l'art. 12-quater del
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n.
356;
c) l'art. 12, comma
3-septies, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
d) l'art. 14, comma 4,
della legge 3 agosto 1998, n.
269;
e) l'art. 4 del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n.
438;
f) l'art. 10 della legge 11
agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'art. 7 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive
modificazioni.».
- L'art. 98 del decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309
recante: «Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi
stati di
tossicodipendenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 1990,
n. 255, S.O., abrogato dalla
presente legge, recava:
«Art. 98. Ritardo o omissione degli
atti di cattura, di arresto
o di sequestro - Collaborazione
internazionale».
- Si riporta testo
dell'art. 497 del codice di
procedura penale come
modificato dalla presente legge:
«Art. 497 (Atti preliminari
all'esame dei testimoni). -
1. I testimoni sono
esaminati l'uno dopo l'altro
nell'ordine prescelto dalle
parti che li hanno indicati.
2. Prima che l'esame abbia
inizio, il presidente
avverte il testimone
dell'obbligo di dire la verita'. Salvo
che si tratti di persona
minore degli anni quattordici, il
presidente avverte altresi'
il testimone delle
responsabilita' previste
dalla legge penale per i testimoni
falsi o reticenti e Io
invita a rendere la seguente
dichiarazione: «Consapevole
della responsabilita' morale e
giuridica che assumo con la
mia deposizione, mi impegno a
dire tutta la verita' e a
non nascondere nulla di quanto e'
a mia conoscenza». Lo
invita quindi a fornire le proprie
generalita'.
2-bis. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia
giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia
esteri, gli ausiliari,
nonche' le interposte persone,
chiamati a deporre, in ogni
stato e grado del procedimento,
in ordine alle attivita'
svolte sotto copertura ai sensi
dell'art. 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a
fornire le proprie generalita',
indicano quelle di
copertura utilizzate nel corso delle
attivita'
medesime.
3. L'osservanza delle
disposizioni del comma 2 e'
prescritta a pena di
nullita'.».
- Si riporta il testo
dell'art. 115 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, come modificato dalla
presente
legge:
« Art. 115 (Annotazioni e
verbali della polizia
giudiziaria). - 1. Le
annotazioni ,previste dall'art. 357,
comma 1 del codice
contengono l'indicazione dell'ufficiale
o dell'agente di polizia
giudiziaria che ha compiuto le
attivita' di indagine, del
giorno, dell'ora e del luogo in
cui sono state eseguite e
la enunciazione succinta del loro
risultato. Quando assume
dichiarazioni ovvero quando per il
compimento di atti si
avvale di altre persone, la polizia
giudiziaria annota altresi'
le relative generalita' e le
altre indicazionipersonali
utili per la identificazione.
1-bis. Le annotazioni di
cui al comma 1, se riguardanti
le attivita' di indagine
condotte da ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni sotto
copertura ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, e successive
modificazioni, contengono le
generalita' di copertura
dagli stessi utilizzate nel corso
delle attivita'
medesime.
2. Copia delle annotazioni
e dei verbali redatti a
norma dell'art. 357 del
codice e' conservata presso
l'ufficio di polizia
giudiziaria.».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 353
del codice penale, concernente il reato di
turbata liberta' degli
incanti)
1. All'articolo 353, primo
comma, del codice penale, le parole: «fino
a due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a cinque
anni».
Note all'art.
9:
- Si riporta il testo
dell'art. 353 del codice di
penale come modificato
dalla presente legge:
«Art. 353 (Turbata liberta'
degli incanti). - Chiunque,
con violenza o minaccia, o
con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei
pubblici incanti o nelle
licitazioni private per conto di
pubbliche amministrazioni,
ovvero ne allontana gli
offerenti, e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da euro
103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona
preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti
o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a
cinque anni e la multa da euro 516 a
euro
2.065.
Le pene stabilite in questo
articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni
private per conto di privati,
dirette da un pubblico
ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono
ridotte alla meta'.».
Art. 10.
(Delitto di turbata
liberta' del procedimento di scelta del
contraente)
1. Dopo l'articolo 353 del
codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 353-bis. - (Turbata
liberta' del procedimento di scelta del
contraente). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o
minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti,
turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto
del bando o di altro atto equipollente al
fine di condizionare le
modalita' di scelta del contraente da parte
della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da
sei
mesi a cinque anni e con la
multa da euro 103 a euro 1.032».
Art. 11.
(Ulteriori modifiche al
codice di procedura penale e alle norme di
attuazione, di
coordinamento e transitorie del medesimo codice)
1. All'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, le
parole: «e dall'articolo
291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 291-quater del testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n.
152,».
2. All'articolo 147-bis,
comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, la lettera a) e'
sostituita dalla
seguente:
«a) quando l'esame e'
disposto nei confronti di persone ammesse al
piano provvisorio di
protezione previsto dall'articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, o alle
speciali misure di protezione di cui al citato
articolo 13, commi 4 e 5,
del medesimo decreto-legge;».
Note all'art.
11:
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 51 del codice
di procedura penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Uffici del
pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della
Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico
ministero sono esercitate:
a) nelle indagini
preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati
della procura della Repubblica
presso il
tribunale;
b) nei giudizi di
impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la
corte di appello o presso la
corte di
cassazione.
2. Nei casi di avocazione,
le funzioni previste dal
comma 1, lettera a) sono
esercitate dai magistrati della
procura generale presso la
corte di appello.
Nei casi di avocazione
previsti dall'art. 371-bis, sono
esercitate dai magistrati
della Direzione nazionale
antimafia.
3. Le funzioni previste dal
comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice
competente a norma del capo
II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei
procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, sesto comma,
416, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti
dagli articoli 473 e 474,
600, 601, 602, 416-bis e 630 del
codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo,
nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo
unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 291-quater del
testo unico approvato con decreto
del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
dall'art. 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, le funzioni indicate
nel comma 1, lett. a) sono
attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del
distretto nel cui ambito ha
sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti
dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se
ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il
procuratore generale presso la corte di
appello puo', per
giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico
ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato
designato dal procuratore della
Repubblica presso il
giudice competente.
3-quater. Quando si tratta
di procedimenti per i
delitti consumati o tentati
con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma
1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel
cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si
tratta di procedimenti peri
delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies, 615- ter,
615-quater, 615-quinquies,
617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater,
640-ter e 640-quinquies del
codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1,
lettera a), del presente articolo
sono attribuite all'ufficio
del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice
competente.».
- Per l'art. 147-bis del
decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come
modificato dalla presente legge, si
vedano le note riportate
all'art. 1.
Art. 12.
(Coordinamenti interforze
provinciali)
1. Al fine di rendere piu'
efficace l'aggressione dei patrimoni della
criminalita' organizzata,
il Ministro dell'interno, il Ministro della
giustizia e il procuratore
nazionale ami-mafia stipulano uno o piu'
protocolli d'intesa volti
alla costituzione, presso le direzioni
distrettuali antimafia, di
coordinamenti interforze provinciali, cui
partecipano rappresentanti
delle Forze di polizia e della Direzione
investigativa
antimafia.
2. I protocolli d'intesa di
cui al comma 1 definiscono le procedure e
le modalita' operative per
favorire lo scambio informativo e
razionalizzare l'azione
investigativa per l'applicazione delle misure
di prevenzione
patrimoniali,
fermo restando il potere di
proposta dei soggetti di cui
all'articolo 2-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
Note all'art.
12:
- Si riporta il testo
vigente dell'art. 2-bis della
citata legge 31 maggio
1965, n. 575:
«Art. 2-bis. - 1. Il
procuratore della Repubblica di
cui all'art. 2, comma 1, il
direttore della Direzione
investigativa antimafia, o
il questore territorialmente
competente a richiedere
l'applicazione di una misura di
prevenzione procedono,
anche a mezzo della guardia di
finanza o della polizia
giudiziaria, ad indagini sul tenore
di vita, sulle
disponibilita' finanziarie e sul patrimonio
dei soggetti indicati
all'art. 1 nei cui confronti possa
essere proposta la misura
di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica
sicurezza con o senza divieto od
obbligo di soggiorno,
nonche', avvalendosi della guardia di
finanza o della polizia
giudiziaria, ad indagini
sull'attivita' economica
facente capo agli stessi soggetti
allo scopo anche di
individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in
particolare, se dette persone siano
titolari di licenze, di
autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio
di attivita' imprenditoriali e
commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e
pubblici registri, se
beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque
denominate, concesse o erogate da
parte dello Stato, degli
enti pubblici o delle Comunita'
europee.
3. Le indagini sono
effettuate anche nei confronti del
coniuge, dei figli e di
coloro che nell'ultimo quinquennio
hanno convissuto con i
soggetti indicati al comma 1 nonche'
nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, societa',
consorzi od associazioni,
del cui patrimonio i soggetti
medesimi risultano poter
disporre in tutto o in parte,
direttamente o
indirettamente.
4. Quando vi sia concreto
pericolo che i beni di cui si
prevede debba essere
disposta la confisca ai sensi
dell'art. 2-ter vengano
dispersi, sottratti od alienati, il
procuratore della
Repubblica, il direttore della Direzione
investigativa antimafia o
il questore, con la proposta,
possono richiedere al
presidente del tribunale competente
per l'applicazione della
misura di prevenzione di disporre
anticipatamente il
sequestro dei beni prima della
fissazione
dell'udienza.
5. Il presidente del
tribunale provvede con decreto
motivato entro cinque
giorni dalla richiesta. Il sequestro
eventualmente disposto
perde efficacia se non convalidato
dal tribunale entro trenta
giorni dalla proposta. Si
osservano le disposizioni
di cui al quarto comma dell'art.
2-ter; se i beni
sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di
cui al quinto comma dello stesso
art.
2-ter.
6. Il procuratore della
Repubblica, il direttore della
Direzione investigativa
antimafia e il questore possono
richiedere, direttamente o
a mezzo di ufficiali o agenti di
polizia giudiziaria, ad
ogni ufficio della pubblica
amministrazione, ad ogni
ente creditizio nonche' alle
imprese, societa' ed enti
di ogni tipo informazioni e copia
della documentazione
ritenuta utile ai fini delle indagini
nei confronti dei soggetti
di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica o
del giudice procedente, gli
ufficiali di polizia
giudiziaria possono
procedere al sequestro della
documentazione con le
modalita' di cui agli articoli 253,
254, e 255 del codice di
procedura penale.
6-bis. Le misure di
prevenzione personali e
patrimoniali possono essere
richieste e applicate
disgiuntamente e, per le
misure di prevenzione
patrimoniali,
indipendentemente dalla pericolosita' sociale
del soggetto proposto per
la loro applicazione al momento
della richiesta della
misura di prevenzione. Le misure
patrimoniali possono essere
disposte anche in caso di morte
del soggetto proposto per
la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel
corso del procedimento, esso
prosegue nei confronti
degli eredi o comunque degli aventi
causa.».
Art. 13.
(Stazione unica
appaltante)
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta
dei Ministri dell'interno,
dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei
trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
per i rapporti con le
regioni e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sono definite, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, le modalita' per
promuovere l'istituzione,
in ambito regionale, di una o piu' stazioni
uniche appaltanti (SUA), al
fine di assicurare la trasparenza, la
regolarita' e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici
e
di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose.
2. Con il decreto di cui al
comma 1 sono determinati:
a) gli enti, gli organismi
e le societa' che possono aderire alla
SUA;
b) le attivita' e i servizi
svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo
33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) gli elementi essenziali
delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla
SUA;
d) le forme di monitoraggio
e di controllo degli appalti, ferme
restando le disposizioni
vigenti in materia.
Note all'art.
13:
- Si riporta il testo
dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni,
delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n.
202:
«Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1.
La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
unificata per le materie ed compiti di
interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella
materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della
programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata
di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega,
dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal
Ministro
dell'interno.».
- Si riporta l'art. 33 del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,
recante: «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in
attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.:
«Art. 33 (Principi generali
delle verifiche ai fini
della validazione). - 1. La
verifica ai fini della
validazione, eseguite nel
rispetto delle disposizioni della
norma UNI GEI EN ISO/IEC
17020.
progetto preliminare
costituito dai documenti di
progetto descritti nella
Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7
del presente
atto;
progetto definitivo
costituito dai documenti
progettuali descritti alla
Sezione II - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente
atto.
2. Gli aspetti del
controllo sono:
a) completezza della
documentazione progettuale;
b) contenuto degli
elaborati;
c) congruenza fra tavole
grafiche e relazioni
tecniche;
d) controllo incrociato tra
gli elaborati;
e) affidabilita' e
funzionalita' tecnica
dell'intervento.
a) Completezza della
documentazione progettuale:
controllo della regolare
sottoscrizione dei documenti,
della sussistenza
dell'obbligo normativo di sottoporre a
particolari verifiche il
progetto e verifica dell'esistenza
di' quanto prescritto dalle
normative vigenti;
b) Controllo del contenuto
degli elaborati: controllo
relativo alla completezza,
adeguatezza e chiarezza degli
elaborati progettuali,
grafici, descrittivi e tecnico
economici anche in
relazione alla documentazione di
riferimento al fine di
raggiungere un'univoca e puntuale
computazione dei manufatti
e delle opere oggetto delle
rappresentazioni grafiche e
delle descrizioni contenute
nelle relazioni tecniche
(geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e
quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole
grafiche e relazioni tecniche:
univoca definizione
dell'opera negli elaborati grafici,
nelle relazioni tecniche,
nei capitolati e nelle quantita'
riportate nei computi
metrici, per quanto riguarda la
corrispondenza tra
elaborati progettuali e computi metrici
estimativi; congruenza tra
i risultati delle verifiche
interne eseguite, sopra
descritte, e le prescrizioni
contenute nello schema di
contratto;
d) Controllo incrociato fra
elaborati: verifica
dell'assenza di discordanze
fra elaborati riguardanti la
medesima opera ed afferenti
a tematiche progettuali e/o
discipline distinte;
verifica dell'assenza di eventuali
incongruenze all'interno
della singola opera caratterizzata
da processi costruttivi
successivi e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e
funzionalita' tecnica
dell'intervento:
accertamento del grado di
approfondimento delle
indagini, delle ricerche,
degli studi e delle analisi
eseguite a supporto della
progettazione;
rispondenza dei criteri di
scelta e dimensionamento
delle soluzioni progettuali
alle indagini eseguite, alle
prescrizioni e alle
indicazioni fornite nella
documentazione di
riferimento e nelle specifiche fornite
dal
committente;
attuabilita' delle
soluzioni proposte per quanto
riguarda la
cantierizzazione e le fasi degli interventi in
relazione alle
funzionalita' dell'opera, comparando il
progetto con altri simili
gia' realizzati e sperimentati;
verifica
dell'attendibilita' delle relazioni di
calcolo delle strutture e
degli impianti con particolare
riguardo ai procedimenti di
calcolo e ai livelli di
sicurezza per l'analisi del
comportamento delle opere
provvisionali e
definitive;
verifica del livello di
dettaglio dei calcoli in
rapporto alle indagini
eseguite, alle descrizioni delle
relazioni tecniche e alle
illustrazioni degli elaborati
grafici delle diverse parti
delle opere;
rispondenza delle scelte
progettuali alle esigenze di
manutenzione e
gestione;
verifica di ottemperanza
alle prescrizioni degli
organismi preposti alla
tutela ambientale e paesaggistica,
nonche' di eventuali altri
organismi e controllo del
rispetto dei parametri
fissati da norme italiane e/o
internazionali;
rispondenza dell'intervento
a quanto previsto dal
decreto legislativo 14
agosto 1990, n. 494 e dal decreto
legislativo 19 novembre
1999, n. 520, in materia di piani
di sicurezza, ivi comprese
le computazioni analitiche dei
relativi costi della
sicurezza;
rispondenza dei tempi di
risoluzione delle
interferenze con l'avvio
dei lavori principali o, nel caso
di sovrapposizione dei
tempi con i lavori principali,
esistenza di specifiche
norme nel capitolato speciale
d'appalto.
3. A conclusione delle
attivita' di verifica viene
redatto un rapporto finale
sottoscritto dal responsabile
del gruppo di ispezione e
dagli ispettori. Il rapporto
attesta l'esito finale
della verifica.».
Art. 14.
(Modifica della disciplina
in materia di ricorso avverso la revoca
dei programmi di protezione
e ulteriori disposizioni concernenti le
misure previste per i
testimoni di giustizia)
1. All'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
il
comma 2-septies e'
sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine
entro il quale puo' essere proposto il
ricorso giurisdizionale e
in pendenza della decisione relativa
all'eventuale richiesta di
sospensione ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del
regolamento di cui al regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, il
provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso».
2. All'articolo 16-ter,
comma 1, lettera e), del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 13
della legge 23 febbraio
1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero
dell'interno e' surrogato, quanto alle somme
corrisposte al testimone di
giustizia a titolo di mancato guadagno,
nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione
del Ministero dell'interno in deroga
all'articolo 2, commi 615,
616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».
Note all'art.
14:
- Si riporta il testo degli
articoli 10 e 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, recante:
«Nuove norme in materia di
sequestri di persona a scopo di
estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia,
nonche' per la protezione e
il trattamento sanzionatorio di
coloro che collaborano con
la giustizia.».
«Art. 10 (Commissione
centrale per la definizione e
applicazione delle speciali
misure di protezione). - 1.
(abrogato).
2. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto
con il Ministro della
giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita
una commissione centrale per la
definizione e applicazione
delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione
centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato
all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque
funzionari e ufficiali. I
componenti della
commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra
coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel
settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle
attuali tendenze della
criminalita' organizzata,
ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di
investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o
procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di
tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal
segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art.
11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque
pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti
della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e
le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure
di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della
commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono
essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti
all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano
altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti
classificati, con classifica di
segretezza adeguata al
contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo
svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la
commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo
svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione
puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di
protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. La tutela
avverso i provvedimenti della
commissione centrale con
cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali
misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio
a norma dell'art. 13, comma 1,
e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
2-sexies.
(abrogato).
2-septies. Nel termine
entro il quale puo' essere
proposto il ricorso
giurisdizionale e in pendenza della
decisione relativa
all'eventuale richiesta di sospensione
ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regolamento
di cui al regio decreto 17
agosto 1907, n. 642, il
provvedimento di cui al
comma 2-sexies rimane sospeso.
2-octies.
(abrogato).
2-nonies. Con decreto del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le
modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai
componenti della commissione
centrale ed al personale
chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di
istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere
derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato
nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di
100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3.
(abrogato).».
«Art 16 -ter (Contenuto
delle speciali misure di
protezione). - 1. I
testimoni di giustizia cui e' applicato
lo speciale programma di
protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione
fino alla effettiva
cessazione del pericolo per
se' e per familiari;
b) a misure di assistenza,
anche oltre la cessazione
della protezione, volte a
garantire un tenore di vita
personale e familiare non
inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del
programma, fino a quando non
riacquistano la
possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione
del costo dell'assistenza,
in alternativa alla
stessa;
d) se dipendenti pubblici,
al mantenimento del posto
di lavoro, in aspettativa
retribuita, presso
l'amministrazione dello
Stato al cui ruolo appartengono, in
attesa della definitiva
sistemazione anche presso altra
amministrazione dello
Stato;
e) alla corresponsione di
una somma a titolo di
mancato guadagno,
concordata con la commissione, derivante
dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita'
di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un
risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23
febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 13 della
legge 23 febbraio 1999, n.
44, e il Dipartimento della
pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno e' surrogato,
quanto alle somme
corrisposte al testimone di giustizia a
titolo di mancato guadagno,
nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le
somme recuperate sono versate
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione
del Ministero dell'interno in
deroga all'art. 2, commi
615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n.
244;
f) a mutui agevolati volti
al completo reinserimento
proprio e dei familiari
nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono
mantenute fino alla
effettiva cessazione del
rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si
trova il procedimento penale in
relazione al quale i
soggetti destinatari delle misure
hanno reso
dichiarazioni.
3. Se lo speciale programma
di protezione include il
definitivo trasferimento in
altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad
ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e'
proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro
corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il
trasferimento degli immobili e'
curato da un
amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di
giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati
o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi
albi professionali, di comprovata
esperienza.».
Art. 15.
(Modifica della
composizione del Consiglio generale per la lotta
alla
criminalita'
organizzata)
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le lettere
d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore
dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
b) al comma 3, le parole:
«nonche' dell'organismo previsto
dall'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' della
Direzione investigativa
antimafia».
Note all'art.
15:
- Si riporta il testo
dell'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n.
410, recante: «Disposizioni
urgenti per il
coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta
contro la criminalita'
organizzata» come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Consiglio generale
per la lotta alla
criminalita' organizzata).
- 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito
il Consiglio generale per la
lotta alla criminalita'
organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale
responsabile dell'alta
direzione e del
coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il
Consiglio e' composto:
a) dal Capo della polizia -
Direttore generale della
pubblica
sicurezza;
b) dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale
del Corpo della guardia di
finanza;
d) dal direttore
dell'Agenzia informazioni e
sicurezza
interna;
e) dal direttore
dell'Agenzia informazioni e
sicurezza
esterna;
f) dal direttore della
Direzione investigativa
antimafia.
2. Il Consiglio generale
per la lotta alla criminalita'
organizzata provvede, per
lo specifico settore della
criminalita' organizzata,
a:
a) definire e adeguare gli
indirizzi per le linee di
prevenzione anticrimine e
per le attivita' investigative,
determinando la
ripartizione dei compiti tra le forze di
polizia per aree, settori
di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto
conto dei servizi affidati ai
relativi uffici e
strutture, e in primo luogo a quelli a
carattere interforze,
operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse,
i mezzi e le attrezzature
occorrenti al funzionamento
dei servizi e a fissarne i
criteri per razionalizzarne
l'impiego;
c) verificare
periodicamente i risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi
strategici delineati e alle
direttive impartite,
proponendo, ove occorra, l'adozione
dei provvedimenti atti a
rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare
responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare
le direttive per lo
svolgimento delle attivita'
di coordinamento e di controllo
da parte dei prefetti dei
capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri
delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale
emana apposite direttive da
attuarsi a cura degli
uffici e servizi appartenenti alle
singole forze di polizia,
nonche' della Direzione
investigativa
antimafia.
4. All'Ufficio per il
coordinamento e la pianificazione
delle forze di polizia del
Dipartimento della pubblica
sicurezza sono attribuite
le funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di
segreteria del Consiglio».
Art. 16.
(Clausola di invarianza
finanziaria)
1. Dall'attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 13
agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro
dell'interno
Alfano, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 3290):
Presentato dal Ministro
dell'interno (Maroni) e dal Ministro
della giustizia (Alfano) il
9 marzo 2010.
Assegnato alla II
commissione (Giustizia), in sede referente, il
18 marzo 2010 con pareri
delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,
XII, XIV e questioni
regionali.
Esaminato dalla II
commissione (Giustizia), in sede referente, il
14, 15, 21, 27 e 29 aprile
2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio
2010.
Esaminato in aula il 26
maggio 2010 ed approvato il 27 maggio
2010.
Senato della Repubblica
(atto n. 2226):
Assegnato alle commissioni
riunite 1ª (Affari costituzionali) e
2ª (Giustizia), in sede
referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle
commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,
8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni
riunite 1ª e 2ª, in sede referente,
il 16 giugno 2010; il 7,
21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.
Esaminato in aula il 27
luglio 2010 ed approvato il 3 agosto
2010.