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Legge 136/2010

Testo in vigore dal:

7-9-2010

LEGGE 13 agosto 2010 , n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in

materia di normativa antimafia. (10G0162)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e

amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita'

organizzata, ivi compresa quella gia' contenuta nei codici penale e

di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le

ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa

di cui al comma 3;

d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate

dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione

della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il

Governo provvede altresi' a coordinare e armonizzare in modo organico

la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti

l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della

legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano

essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di

prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita'

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento

della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso

di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la

morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei

confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei

destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,

ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e

riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che

giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,

per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito

della pericolosita' del soggetto; che venga comunque prevista la

possibilita' di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare

fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli

beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga

pubblicamente anziche' in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire

mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero

degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la

confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in

possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso

di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello

non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,

anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per

non piu' di due volte, in caso di indagini complesse o compendi

patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa

autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini

patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia

tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca

dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni

sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni

localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,

stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in

epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,

sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di

prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti

di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,

unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti

falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla

legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare

il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura

di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di

inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno

dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non

averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la

restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di

cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di

notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti

del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche

per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,

quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita'

istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse

pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di

prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi

dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza

legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di

prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti

anche in relazione a beni gia' sottoposti a sequestro nell'ambito di

un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un

sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia

giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale

siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di

prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le

disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal

decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi', a carico

del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle

relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione

dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta

definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della

sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei

medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,

alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo

le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento

di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni

sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il

principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o

proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei

creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del

sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei

relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine

stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,

l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice

delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,

assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il

contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui

beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in

particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali o

personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione

siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni

dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie

deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione

derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di

godimento sui beni confiscati si estinguano e che all'estinzione

consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore

al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio

credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non

inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e' divenuta

definitiva, salva la possibilita' di insinuazioni tardive in caso di

ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del

sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di

prelazione su beni confiscati, nonche' il principio del limite della

garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei

beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale

all'attivita' illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il

reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che

preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la

formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte

dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che

essa e' stata determinata da falsita', dolo, errore essenziale di

fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle

misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di

garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel

procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in

particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di

prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e

conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per

il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla

massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni

confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di

prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o

di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede

fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di

cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione

hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa

dichiarata fallita, nonche', nel caso di societa' di persone,

l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente

responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le

disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di

revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni

oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata

proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione

dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale

competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o

dell'ente nei cui confronti e' disposto il procedimento di

prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della

chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa

attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la

chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;

che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei

beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla

liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni

sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste

dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione

del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della

revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni

sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta,

l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone

fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure

previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di

prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o

applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con

le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di

relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini

dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi

entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta l'art. 23-bis della legge 13 settembre

1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure

di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione

alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.

57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione

parlamentare sul fenomeno della mafia.» (Pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253);

«Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di

persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del

codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge

22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da'

senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica

territorialmente competente per il promuovimento, qualora

non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione

di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31

maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a

quello che procede per l'applicazione della misura di

prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento,

salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. (abrogato).

4. (abrogato)».

- Si riporta il testo dell'art. 146-bis del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5

agosto 1989, n. 182, S.O.), e dell'art. 147-bis come

modificato dalla presente legge:

«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a

distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti

indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407,

comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di

persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di

detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento

avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di

ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare

complessita' e la partecipazione a distanza risulti

necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.

L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del

dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che

nei confronti dello stesso imputato siano

contemporaneamente in corso distinti processi presso

diverse sedi giudiziarie;

c) (soppressa).

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la

partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche

quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono

state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'

disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o

della corte di assise con decreto motivato emesso nella

fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con

ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'

comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni

prima dell'udienza.

3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'

attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza

e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare

la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle

persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di

udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'

adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a

qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,

ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,

di vedere ed udire gli altri.

4. E' sempre consentito al difensore o a un suo

sostituto di essere presente nel luogo dove si trova

l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti

nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi

riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione

e' equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in

udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal

presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e

ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti

impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle

facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della

osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al

secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,

delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con

riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,

ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il

tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame

dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il

presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove

si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale

di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,

ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di

protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui

riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o

l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma

dell'art. 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o

ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica

l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo

ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la

presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo

necessario al compimento dell'atto.».

«Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura

delle persone che collaborano con la giustizia e degli

imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento

delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o

misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si

svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona

sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su

richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il

programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei

casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte

di assise.

1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli

agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad

organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle

interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto

copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,

n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le

cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della

persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate

dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni

caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia

visibile.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il

giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,

anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante

collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale

visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la

persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un

ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,

designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal

presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona

sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto

della osservanza delle disposizioni contenute nel presente

comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le

regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si

trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale

a norma dell'art. 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente

necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame

si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal

comma 2 nei seguenti casi:

a) quando l'esame e' disposto nei confronti di

persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto

dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo

1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali

misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5,

del medesimo decreto-legge;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad

esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle

generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29

marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,

il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto

dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e

dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della

persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei

delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art.

407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere

esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei

cui confronti si procede per uno dei delitti previsti

dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera

a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei

procedimenti;

c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o

agenti di polizia giudiziaria, zanche appartenenti ad

organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte

persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel

corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9

della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente

dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali

soggetti sia visibile.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da

un difensore si applicano le disposizioni previste

dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere

altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della

persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a

norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano

gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della

persona da sottoporre ad esame.».

- Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:

«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.

45, S.O.):

«Art. 10 (Beni culturali). - (omissis).

3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta

la dichiarazione prevista dall'art. 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi

da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a

privati, che rivestono interesse storico particolarmente

importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di

eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque

appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente

importante a causa del loro riferimento con la storia

politica, militare, della letteratura, dell'arte, della

scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in

genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della

storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque

appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate

al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari

caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,

storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica

rivestano come complesso un eccezionale interesse.».

«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse

pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo

Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di

bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria

storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati

dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,

che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un

caratteristico aspetto avente valore estetico e

tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di

vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si

goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

- Si riporta il comma 3, dell'art. 17 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e

finanza pubblica», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31

dicembre 2009, n. 303, S.O.):

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-2

(omissis).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i

disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli

emendamenti di iniziativa governativa che comportino

conseguenze finanziarie devono essere corredati di una

relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni

competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle

finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri

recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative

coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e

per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla

completa attuazione delle norme e, per le spese in conto

capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel

bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione

agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'

allegato un prospetto riepilogativo degli effetti

finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto

da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa

delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto

del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati

per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile

per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le

norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il

raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello

Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico

delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione

di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».

Art. 2.

(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia

di documentazione antimafia)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la

modifica e l'integrazione della disciplina in materia di

documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto

stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di

rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la

revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le

aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o

imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non

possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i

subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le

concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge

n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,

rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli

interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello

Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata

legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,

e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti

interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati

successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione

degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della

documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative

antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento

a tutti i rapporti, anche gia' in essere, con la pubblica

amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di

rilascio della medesima documentazione e al potenziamento

dell'attivita' di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa

nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita' di

integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero

e secondo modalita' di acquisizione da stabilirsi, nonche' della

possibilita' per il procuratore nazionale antimafia di accedere in

ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui

alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta

dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita', ad

accedervi con indicazione altresi' dei codici di progetto relativi a

ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri

elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilita' di accedere alla banca di dati di

cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per

lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice

di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il

Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di

attivita' suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attivita'

d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego

e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di

infiltrazione mafiosa, e' sempre obbligatoria l'acquisizione della

documentazione indipendentemente dal valore del contratto,

subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi

dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi

allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla

stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi

contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di

qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facolta', per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai

sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica del

commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante

per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza

del medesimo ente locale;

i) facolta' per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui

all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo

determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli

stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove

costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica

di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validita'

dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti

nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di

informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti

degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato

l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e

gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui

alla lettera m).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla

lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia'

destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione

del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso

alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di

decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei

principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il

Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del

decreto medesimo.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro le

organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138:

«Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata

applicata con provvedimento definitivo una misura di

prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di

commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse

inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'

siano richieste per l'esercizio di attivita'

imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione

e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione

e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di

fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica

amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei

registri della camera di commercio per l'esercizio del

commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari

astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto

autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo

svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque

denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti

pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di

attivita' imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della

misura di prevenzione determina la decadenza di diritto

dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,

abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il

divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo

fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi

riguardanti la pubblica amministrazione e relativi

subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli

a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le

autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le

iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il

tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',

puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi

1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle

erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai

medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere

in qualunque momento revocato dal giudice procedente e

perde efficacia se non e' confermato con il decreto che

applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze

previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di

chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di

prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,

societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura

di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi

modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono

efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad

eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed

esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1

le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo

possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per

effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di

sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,

attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'

disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'

stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le

autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le

abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non

possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei

contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'

essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'

in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data

preventiva comunicazione al giudice competente, il quale

puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le

sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i

relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a

quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo

non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica

amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano

anche nei confronti delle persone condannate con sentenza

definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado

di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma

3-bis, del codice di procedura penale.».

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto

legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni

attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di

comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa

antimafia nonche' disposizioni concernenti i poteri del

prefetto in materia di contrasto alla criminalita'

organizzata», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto

1994, n. 186:

«Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d)

dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).

- 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli

altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le

informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare,

approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero

prima di rilasciare o consentire le concessioni o

erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge

in attuazione delle direttive comunitarie in materia di

opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche

forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi

indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni

di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento

di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di

contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre

erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di

attivita' imprenditoriali;

c) superiore a 200 milioni di lire per

l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi,

concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o

la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei

contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto

allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di

informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella

quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le

imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi

interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1,

lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di

concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello

stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi

di cui all'allegato 4.

4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni

richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla

ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la

sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati

nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di

divieto o di sospensione dei procedimenti indicate

nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a

condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o

imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche

avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento

delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie

verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra,

richiede ai prefetti competenti che le stesse siano

effettuate nelle rispettive province.

5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4

siano di particolare complessita', il prefetto ne da'

comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata

e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi

trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma

urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le

amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al

prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3.

Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma

urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le

informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale

caso, i contributi, finanziamenti, le agevolazioni e le

altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto

condizione risolutiva.

6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma

del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,

le amministrazioni cui sono fornite le relative

informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare

o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare,

rilasciare o comunque consentire le concessioni e le

erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza

di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di

divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati

successivamente alla stipula del contratto, alla

concessione dei lavori o all'autorizzazione del

subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare

le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai

contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere

gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'

conseguite.».

- Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice di

procedura penale:

«Art. 371-bis (Attivita' di coordinamento del

procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore

nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione

ai procedimenti peri delitti indicati nell'art. 51, comma

3-bis e in relazione ai procedimenti di prevenzione

antimafia. A tal fine dispone della direzione investigativa

antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle

forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne

l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni

di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al

fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'

di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego

della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e

di assicurare la completezza e tempestivita' delle

investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli

dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in

particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali

interessati, assicura il collegamento investigativo anche

per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale

antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei

magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni

distrettuali antimafia, la necessaria flessibilita' e

mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze

investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della

repressione dei reati provvede all'acquisizione e

all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti

alla criminalita' organizzata;

d-e) (soppresse);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche

direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere

contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali

realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al

fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive

specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di

promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al

procuratore generale presso la corte di cassazione,

l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno

dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis quando non

hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere

o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato

possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella

attivita' di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri

previsti dall'art. 371 ai fini del coordinamento delle

indagini;

3) (soppresso).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla

avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie

informazioni personalmente o tramite un magistrato della

Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi

casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il

magistrato da lui designato non puo' delegare per il

compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico

ministero.».

- Si riporta l'art. 143 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e

provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'

dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti

dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono

sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati

a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e

rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con

la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare

degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su

forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare

un'alterazione del procedimento di formazione della

volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da

compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle

amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare

funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che

risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio

per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi

di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario

comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti

ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente

per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di

norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In

tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,

composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,

attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di

accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro

dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro

tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per

un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione

termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie

conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal

deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,

ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli

elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla

sussistenza di forme di condizionamento degli organi

amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il

comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

integrato con la partecipazione del procuratore della

Repubblica competente per territorio, invia al Ministro

dell'interno una relazione nella quale si da' conto della

eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1

anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,

al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti

dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati

gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai

fenomeni di compromissione o interferenza con la

criminalita' organizzata o comunque connotati da

condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi

in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al

presente articolo o per eventi connessi sia pendente

procedimento penale, il prefetto puo' richiedere

preventivamente informazioni al procuratore della

Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del

codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni

che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze

del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio

dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della

relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso

alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati

in modo analitico le anomalie riscontrate ed provvedimenti

necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu'

gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la

proposta indica, altresi', gli amministratori ritenuti

responsabili delle condotte che hanno dato causa allo

scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o

provinciale comporta la cessazione dalla carica di

consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di

componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico

comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se

diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di

ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo

scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la

sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con

riferimento al segretario comunale o provinciale, al

direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a

qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro

dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni

provvedimento utile a far cessare immediatamente il

pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita

amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione

dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad

altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del

procedimento disciplinare da parte dell'autorita'

competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto

di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di

cui all'art. 110, nonche' gli incarichi di revisore dei

conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione

coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati

dalla commissione straordinaria di cui all'art. 144 entro

quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo

scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al

comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla

trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana

comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui

da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le

modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso

di insussistenza dei presupposti per la proposta di

scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno

con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,

univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli

amministratori e la criminalita' organizzata di tipo

mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di

cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per

territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di

prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui

all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta

del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,

salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere

la riservatezza su parti' della proposta o della relazione

nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti

per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili

fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi

eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni

parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare

funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,

nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon

andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli

organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono

in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1

della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive

modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata

dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le

elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi

in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15

dicembre. La data delle elezioni e' fissata ai sensi

dell'art. 3 della citata legge n. 182 del 1991, e

successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di

proroga della durata dello scioglimento e' adottato non

oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di

scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando

le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed

accessoria eventualmente prevista, gli amministratori

responsabili delle condotte che hanno dato causa allo

scioglimento di cui al presente articolo non possono essere

candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e

circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui

territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,

limitatamente al primo turno elettorale successivo allo

scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia

dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della

dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno

invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al

comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta

la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con

riferimento agli amministratori indicati nella proposta

stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure

di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di

procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il

prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende

gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro

incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria

amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La

sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni

e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla

data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli

organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le

condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le

situazioni previste dall'art. 141.».

Art. 3.

(Tracciabilita' dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata

a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'

i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi

presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma

5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai

lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione

dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni

e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti

tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale

dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e

istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere

eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,

fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli

interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi

diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di

impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e

alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme

provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,

questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante

bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico

bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice

unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico

sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla

stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto

CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di

cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,

nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale

delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli

appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola

con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi

finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere

munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza

avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture

di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente

legge.

Art. 4.

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta' degli

automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei

cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di

targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5.

(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve

contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel

caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui

all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo

n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 18, e dell'art. 21, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30

aprile 2008, n. 101, S.O.:

«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del

dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le

attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano

e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e

competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione

della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente

decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati

dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo

soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere

conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei

dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il

medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto

i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono

ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli

lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e

di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi

di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le

scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e

richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi

previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'

art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la

cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle

situazioni di rischio in caso di emergenza e dare

istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo

grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di

lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il piu' presto possibile i lavoratori

esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione,

formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da

esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere

ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e

immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l'espletamento della sua funzione, copia del documento di

cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto

informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati

di cui alla lettera r). Il documento e' consultato

esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3

anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,

comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento

della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il

documento e' consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che

le misure tecniche adottate possano causare rischi per la

salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno

verificando periodicamente la perdurante assenza di

rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e

all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del

certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati

e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,

escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli

relativi agli infortuni sul lavoro che comportino

un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di

comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino

un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera

comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art.

53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,

secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure

devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle

dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al

numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in

regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di

apposita tessera di riconoscimento, corredata di

fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e

l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,

convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione

ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza

ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione

al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e

della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e

all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di

lavoro di cui all' art. 8, in caso di nuova elezione o

designazione, i nominativi dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione

l'obbligo di cui alla presente lettera riguardai nominativi

dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;

bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige

l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio

di idoneita'.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,

relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi

dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza

dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,

decorre dalla scadenza del termine di sei mesi

dall'adozione del decreto di cui all' art. 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di

prevenzione e protezione ed al medico competente

informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e

l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi

produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli

relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di

vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e

di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del

presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e

degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni

o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni

scolastiche ed educative, restano a carico

dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale

caso gli obblighi previsti dal presente decreto

legislativo, relativamente ai predetti interventi, si

intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro

adempimento all'amministrazione competente o al soggetto

che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti

altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli

obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,

ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti

obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata

attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile

unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto

di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».

«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti

dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice

civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti

dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice

civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi

ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori

diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti

nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli

commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'

alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale

ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al

titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di

lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto

o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai

rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio

carico hanno facolta' di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo

le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli

obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui

rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni

di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da

norme speciali.».

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di

provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della

societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto

inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva

espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore

della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di

cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non

dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o

postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10

per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione

si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale

venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,

effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di

ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi

informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del

soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle

violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di

applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Note all'art. 6:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:

«Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:

«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di

finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.

78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001,

n. 71, S.O.

- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente

la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e

di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva

2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di

accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di

prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata

emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei

reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata

disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di

prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di

polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in

relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere

alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e

patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e

societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo

scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti

autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della

citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti

dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e all'articolo 10,

comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di

effettivo esercizio dell'attivita', ovvero il luogo di dimora

abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello

delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'

delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai

reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di

applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a cura della

cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al

comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i

militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle

facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma

6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,

nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di

polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,

n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una

misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali

degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi

del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta

sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai

sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo

51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati

previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte,

con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi

della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per

dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia

tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni

nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi

di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di

ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi'

tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente,

quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore

ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento

dei bisogni quotidiani»;

c) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni

acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice

ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,

beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 30,

primo comma, hanno la disponibilita'».

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 della

legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni in

materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale

ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione

di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.»

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n.

253) come modifica dalla presente legge:

«Art. 30. - Le persone condannate con sentenza

definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51,

comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il

delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia'

sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di

prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,

sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta

giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo

di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e

nella composizione del patrimonio concernenti elementi di

valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio

di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente

sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute

nell'anno precedente, quando concernono complessivamente

elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono

esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni

quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto

ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la

misura di prevenzione e' revocata a seguito di ricorso in

appello o in cassazione.».

«Art. 31. - Chiunque, essendovi tenuto, omette di

comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le

variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente

e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la

multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque

titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a

qualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla

confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei

beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore

equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei

quali i soggetti di cui all'art. 30, primo comma, hanno la

disponibilita'.».

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,

dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,

appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione

investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i

quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al

solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,

nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice

penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti

previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai

delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per

interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli

associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,

armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose

che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato

o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne

consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita' di

terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che

operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in

attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del

presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si

applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al

comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono

inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti

secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta

dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza

del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di

seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente

disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre

d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,

dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo

l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai

commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'

giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle

attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione

alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico

ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto

dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla

Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo

dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,

nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone

impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza

ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle

modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati

della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite

dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di

ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori

ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti

previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi

previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali,

limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive

modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria

competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico

ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso

pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto

ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve

pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il

necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi

probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili

dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico

ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di

beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni

controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.

Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'

delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui

all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti

adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza

ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al

procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti

indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale

antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per

lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

n) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le

operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto

costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e

successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (Attivita' sotto copertura). - 1. Per lo svolgimento

delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal

presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo

9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l'articolo 98 e' abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2

e' inserito il seguente:

«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche

appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche'

le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del

procedimento, in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai

sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita', indicano

quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita' medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita'

di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel

corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono

le generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle

attivita' medesime»;

b) all'articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:

«degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di

polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia

esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano

operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della

legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge

sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza

della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal

giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a

evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia

giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,

nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai

medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui

all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le

cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia

visibile».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo

2006, n. 146, recante: «Ratifica ed esecuzione della

Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il

crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,

S.O.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto

disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia

di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della

guardia di finanza, appartenenti alle strutture

specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei

limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di

specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine

di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e

648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,

sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,

munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12,

commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

anche per interposta persona, danno rifugio o comunque

prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,

sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,

sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che

sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il

reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro

provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita'

prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti

agli organismi investigativi della Polizia di Stato e

dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di

contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della

guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto

al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di

specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine

di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti

commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche

per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla

lettera a).

1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si

applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e

agli ausiliari che operano sotto copertura quando le

attivita' sono condotte in attuazione di operazioni

autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica

anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui

al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli

ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono

utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,

rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'

stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare

o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di

comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'

presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio

delle attivita'.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi1 e 2

e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro

delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno

provinciale, secondo l'appartenenza del personale di

polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione

centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e

3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi1 e 2 in

relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'

specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i

servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli

organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

responsabili di livello almeno provinciale, secondo

l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria

impiegato.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni

di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione

all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.

Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata

e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i

servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le

indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico

ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla

Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il

nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria

responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli

eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il

pubblico ministero deve comunque essere informato senza

ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso

dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi

partecipano, nonche' dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1

e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi

di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di

interposte persone, ai quali si estende la causa di non

punibilita' prevista per medesimi casi. Per l'esecuzione

delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione

temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di

copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la

realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o

scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri

Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono

stabilite altresi' le forme e le modalita' per il

coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini

informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti

elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura

dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i

delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli

articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita'

doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,

possono omettere o ritardare gli atti di propria

competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al

pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e

trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato

rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le

attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve

pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga

per il necessario coordinamento anche in ambito

internazionale.

6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti

elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la

cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630

del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere

che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra

utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per

pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il

giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico

ministero puo', con decreto motivato, ritardare

l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura

cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine

di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi

di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti

provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il

relativo decreto deve essere emesso entro le successive

quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla

polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo

degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i

provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente

per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero

attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito

in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel

territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,

prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'

delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui

all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e

successive modificazioni.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i

provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del

comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo

pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte

d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis,

del codice di procedura penale, la comunicazione e'

trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o

i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'

d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano

richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui

al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti

d'istituto.

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi

degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che

effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'

punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,

con la reclusione da due a sei anni.

11. Sono abrogati:

a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.

419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio

1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356;

c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.

269;

e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.

374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2001, n. 438;

f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.

8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo

1991, n. 82, e successive modificazioni.».

- L'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309 recante: «Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O., abrogato dalla

presente legge, recava: «Art. 98. Ritardo o omissione degli

atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione

internazionale».

- Si riporta testo dell'art. 497 del codice di

procedura penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 497 (Atti preliminari all'esame dei testimoni). -

1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro

nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente

avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo

che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il

presidente avverte altresi' il testimone delle

responsabilita' previste dalla legge penale per i testimoni

falsi o reticenti e Io invita a rendere la seguente

dichiarazione: «Consapevole della responsabilita' morale e

giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a

dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e'

a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie

generalita'.

2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia

giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia

esteri, gli ausiliari, nonche' le interposte persone,

chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento,

in ordine alle attivita' svolte sotto copertura ai sensi

dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive

modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita',

indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle

attivita' medesime.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e'

prescritta a pena di nullita'.».

- Si riporta il testo dell'art. 115 del citato decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla

presente legge:

« Art. 115 (Annotazioni e verbali della polizia

giudiziaria). - 1. Le annotazioni ,previste dall'art. 357,

comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale

o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le

attivita' di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in

cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro

risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il

compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia

giudiziaria annota altresi' le relative generalita' e le

altre indicazionipersonali utili per la identificazione.

1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti

le attivita' di indagine condotte da ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto

copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006,

n. 146, e successive modificazioni, contengono le

generalita' di copertura dagli stessi utilizzate nel corso

delle attivita' medesime.

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a

norma dell'art. 357 del codice e' conservata presso

l'ufficio di polizia giudiziaria.».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di

turbata liberta' degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino

a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque

anni».

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di

penale come modificato dalla presente legge:

«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque,

con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o

altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei

pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di

pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli

offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque

anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o

dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la

reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a

euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche

nel caso di licitazioni private per conto di privati,

dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente

autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».

Art. 10.

(Delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del

contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente:

«Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del

contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,

chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o

altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto

a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al

fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte

della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le

parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono

sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-quater del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,».

2. All'articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e'

sostituita dalla seguente:

«a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al

piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1,

del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive

modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato

articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 51 del codice

di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni

del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le

funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di

primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica

presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della

procura generale presso la corte di appello o presso la

corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal

comma 1, lettera a) sono esercitate dai magistrati della

procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono

esercitate dai magistrati della Direzione nazionale

antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite

all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice

competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,

consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,

416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti

dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del

codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al

fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste

dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti

dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e

dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, le funzioni indicate nel comma 1, lett. a) sono

attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha

sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi

3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore

distrettuale, il procuratore generale presso la corte di

appello puo', per giustificati motivi, disporre che le

funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano

esercitate da un magistrato designato dal procuratore della

Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i

delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le

funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite

all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del

capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice

competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti peri

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615- ter,

615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater,

617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,

640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni

indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo

sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso

il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha

sede il giudice competente.».

- Per l'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, come modificato dalla presente legge, si

vedano le note riportate all'art. 1.

Art. 12.

(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere piu' efficace l'aggressione dei patrimoni della

criminalita' organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della

giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu'

protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni

distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui

partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione

investigativa antimafia.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e

le modalita' operative per favorire lo scambio informativo e

razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure

di prevenzione patrimoniali,

fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui

all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2-bis della

citata legge 31 maggio 1965, n. 575:

«Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica di

cui all'art. 2, comma 1, il direttore della Direzione

investigativa antimafia, o il questore territorialmente

competente a richiedere l'applicazione di una misura di

prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di

finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore

di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio

dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa

essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza

speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od

obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di

finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini

sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti

allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano

titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di

abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e

commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e

pubblici registri, se beneficiano di contributi,

finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da

parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita'

europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del

coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio

hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'

nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',

consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti

medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte,

direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si

prevede debba essere disposta la confisca ai sensi

dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il

procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione

investigativa antimafia o il questore, con la proposta,

possono richiedere al presidente del tribunale competente

per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre

anticipatamente il sequestro dei beni prima della

fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto

motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro

eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato

dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si

osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.

2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si

applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso

art. 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della

Direzione investigativa antimafia e il questore possono

richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di

polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica

amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle

imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia

della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini

nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o

del giudice procedente, gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono procedere al sequestro della

documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253,

254, e 255 del codice di procedura penale.

6-bis. Le misure di prevenzione personali e

patrimoniali possono essere richieste e applicate

disgiuntamente e, per le misure di prevenzione

patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale

del soggetto proposto per la loro applicazione al momento

della richiesta della misura di prevenzione. Le misure

patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte

del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la

morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso

prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi

causa.».

Art. 13.

(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle

infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,

per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita' per

promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o piu' stazioni

uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la

regolarita' e l'economicita' della gestione dei contratti pubblici e

di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le societa' che possono aderire alla

SUA;

b) le attivita' e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che

aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme

restando le disposizioni vigenti in materia.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione

ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per

le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed compiti di

interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni

e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali nella materia di rispettiva

competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica, il

Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.».

- Si riporta l'art. 33 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,

S.O.:

«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini

della validazione). - 1. La verifica ai fini della

validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della

norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.

progetto preliminare costituito dai documenti di

progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7

del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti

progettuali descritti alla Sezione II - Articoli

8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.

2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni

tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilita' e funzionalita' tecnica

dell'intervento.

a) Completezza della documentazione progettuale:

controllo della regolare sottoscrizione dei documenti,

della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a

particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza

di' quanto prescritto dalle normative vigenti;

b) Controllo del contenuto degli elaborati: controllo

relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli

elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico

economici anche in relazione alla documentazione di

riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale

computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle

rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute

nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,

caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche:

univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici,

nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita'

riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la

corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici

estimativi; congruenza tra i risultati delle verifiche

interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni

contenute nello schema di contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati: verifica

dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la

medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o

discipline distinte; verifica dell'assenza di eventuali

incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata

da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica

dell'intervento:

accertamento del grado di approfondimento delle

indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi

eseguite a supporto della progettazione;

rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento

delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle

prescrizioni e alle indicazioni fornite nella

documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite

dal committente;

attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto

riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in

relazione alle funzionalita' dell'opera, comparando il

progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati;

verifica dell'attendibilita' delle relazioni di

calcolo delle strutture e degli impianti con particolare

riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di

sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere

provvisionali e definitive;

verifica del livello di dettaglio dei calcoli in

rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle

relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati

grafici delle diverse parti delle opere;

rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di

manutenzione e gestione;

verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli

organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica,

nonche' di eventuali altri organismi e controllo del

rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o

internazionali;

rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal

decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto

legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani

di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei

relativi costi della sicurezza;

rispondenza dei tempi di risoluzione delle

interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso

di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali,

esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale

d'appalto.

3. A conclusione delle attivita' di verifica viene

redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile

del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto

attesta l'esito finale della verifica.».

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca

dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le

misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il

comma 2-septies e' sostituito dal seguente:

«2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere proposto il

ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa

all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o

dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto

1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane

sospeso».

2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15

gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13

della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme

corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,

nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga

all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244».

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo degli articoli 10 e 16-ter del

decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante:

«Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di

estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia,

nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di

coloro che collaborano con la giustizia.».

«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e

applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.

(abrogato).

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri

interessati, e' istituita una commissione centrale per la

definizione e applicazione delle speciali misure di

protezione.

2-bis. La commissione centrale e' composta da un

Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da

due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I

componenti della commissione diversi dal presidente sono

preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato

specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso

di cognizioni relative alle attuali tendenze della

criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici

che svolgono attivita' di investigazione, di indagine

preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla

criminalita' organizzata di tipo mafioso o

terroristico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla

proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i

provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,

gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi

gli estratti essenziali e le attivita' svolte per

l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai

provvedimenti della commissione, salvi gli estratti

essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da

quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di

protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e

la circolazione degli atti classificati, con classifica di

segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria

e di istruttoria, la commissione centrale si avvale

dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle

Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di

istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del

Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della

commissione centrale con cui vengono applicate, modificate

o revocate le speciali misure di protezione anche se di

tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,

e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2-sexies. (abrogato).

2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere

proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della

decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione

ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regolamento

di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il

provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso.

2-octies. (abrogato).

2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei

gettoni di presenza ai componenti della commissione

centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti

di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima

commissione. All'onere derivante dall'attuazione del

presente comma, determinato nella misura massima di 42.000

euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. (abrogato).».

«Art 16 -ter (Contenuto delle speciali misure di

protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato

lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva

cessazione del pericolo per se' e per familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione

della protezione, volte a garantire un tenore di vita

personale e familiare non inferiore a quello esistente

prima dell'avvio del programma, fino a quando non

riacquistano la possibilita' di godere di un reddito

proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza,

in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto

di lavoro, in aspettativa retribuita, presso

l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in

attesa della definitiva sistemazione anche presso altra

amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di

mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante

dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei

familiari nella localita' di provenienza, sempre che non

abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai

sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della

legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della

pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,

quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a

titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i

responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dell'interno in

deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24

dicembre 2007, n. 244;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento

proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla

effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo

stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in

relazione al quale i soggetti destinatari delle misure

hanno reso dichiarazioni.

3. Se lo speciale programma di protezione include il

definitivo trasferimento in altra localita', il testimone

di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni

immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello

Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a

prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'

curato da un amministratore, nominato dal direttore della

sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale

di protezione tra avvocati o dottori commercialisti

iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata

esperienza.».

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla

criminalita' organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonche' dell'organismo previsto

dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della

Direzione investigativa antimafia».

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29

ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: «Disposizioni

urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e

investigative nella lotta contro la criminalita'

organizzata» come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla

criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero

dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la

lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal

Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta

direzione e del coordinamento in materia di ordine e

sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della

pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di

finanza;

d) dal direttore dell'Agenzia informazioni e

sicurezza interna;

e) dal direttore dell'Agenzia informazioni e

sicurezza esterna;

f) dal direttore della Direzione investigativa

antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'

organizzata provvede, per lo specifico settore della

criminalita' organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di

prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative,

determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di

polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei

fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai

relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a

carattere interforze, operanti a livello centrale e

territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature

occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i

criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti

in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle

direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione

dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e

ad accertare responsabilita' e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo

svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo

da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,

nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da

attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle

singole forze di polizia, nonche' della Direzione

investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione

delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica

sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza

tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio».

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3290):

Presentato dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal Ministro

della giustizia (Alfano) il 9 marzo 2010.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

18 marzo 2010 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VIII, X,

XII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il

14, 15, 21, 27 e 29 aprile 2010; il 4, 13, 19, 20, 25 e 26 maggio

2010.

Esaminato in aula il 26 maggio 2010 ed approvato il 27 maggio

2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2226):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e

2ª (Giustizia), in sede referente, il 1° giugno 2010 con pareri delle

commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente,

il 16 giugno 2010; il 7, 21, 27 e 28 luglio 2010; il 2 agosto 2010.

Esaminato in aula il 27 luglio 2010 ed approvato il 3 agosto

2010.